mercoledì 17 ottobre 2012

ricostruzione di carriera servizio di dirigente medico

Gent.mo prof. Pagliarini, La disturbo per porLe il seguente quesito: Nella ricostruzione di carriera del professore associato, é riconoscibile il servizio svolto in qualità di Dirigente medico ospedaliero (universitario e non)? Se sì, qual'é la normativa di riferimento? In attesa di Sue comunicazioni e ringraziandoLa per la cortese collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxxx --------------------------------------------------------- caro dottore la risposta è no, non può essere riconosciuto non essendo previsto nell'art. 103 del DPR 382/80. I servizi riconosciuti sono solo quelli di docenza a vario titolo prestati nell'università. Cordialmente Alberto Pagliarini

mercoledì 10 ottobre 2012

ricostruzione carriera e supplenze durante straordinariato

Gentile Prof. Pagliarini, le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante "banali" problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni. Desidero farle una domanda circa la ricostruzione della carriera da professore ordinario: nel periodo di straordinariato (che non è da considerare ai fini della ricostruzione) ho svolto per tre anni una docenza presso altro Ateneo come "professore supplente" assegnata in seguito al classico bando pubblico di Ateneo. Considerato che la norma (dell'art. 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382) include il servizio di "supplente" tra quelli riconoscibili e che i riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili e considerato che nei tre anni di straordinariato non viene riconosciuto nulla, secondo Lei, si può richiedere tale periodo ai fini della ricostruzione della carriera (ovviamente sempre per 1/3 del periodo). Qual è la sua impressione in merito? Nel ringraziarla anticipatamente per la cortese disponibilità, invio cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------------- caro collega la ricostruzione di carriera avviene prendendo in considerazioni solo eventuali servizi espletati prima dell'accesso al nuovo ruolo. Pertanto non possono essere considerati gli anni di straordinariato, essendo già avvenuto l'accesso al nuovo ruolo che inizia con lo straordinariato e conseguentemente anche eventuali servizi di supplenza espletati durante lo straordinariato. Cordialmente Alberto Pagliarini

martedì 9 ottobre 2012

età pensionabile per i professori ordinari

Caro Alberto, sono Enrico Primo Tomasini, ordinario di Misure Meccaniche e Termiche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ANCONA, e mi permetto di scriverTi allegando un tuo documento che ho ricevuto da Michele Gasparetto del Politecnico di Milano. Come vedi l’argomento è l’età di pensionamento e mi rivolgo a Te sperando che ci possa dare una mano. Siamo infatti un gruppo di professori, che il nostro Rettore vuole mandare in pensione a 68 anni, come ha già fatto per altri colleghi. A fronte delle nostre richieste di chiarimento del perché nelle altre Università d’Italia si va in pensione a 70 anni, non ha mai voluto rispondere. Finalmente per domani pomeriggio ha indetto una riunione per darci chiarimenti. Ti sarei molto grato se potessi aggiornarci con le ultime leggi il documento allegato, che ti mando, in modo da avere qualche elemento per discutere le Sue argomentazioni. So che nel campo sei molto preparato e ti ringrazio anche a nome di tutti i colleghi per quello che ci potrai mandare (Scusami anche se so che il tempo è poco.) Grazie ancora di vero cuore e ricevi i nostri più sinceri saluti e i sensi della nostra profonda stima. xxxxxxxxxxxxxxxx --------------------------------------------------------- caro collega l'errata interpretazione del comma 17 dell'art. 1 della legge Gelmini, per cui alcune sedi hanno portato a 68 anni l'età pensionabile dei professori ordinari, è stata sconfessata da una ampia giurisprudenza, Diverse sentenze di TAR, una più recente è quella del TAR Emilia Romagna n. 116 del 13/1/2012, una sentenza del Consiglio di Stato n. 3056 del 23/5/2011, 3 Ordinanze del Consiglio di Stato, hanno inequivocabilmente stabilito che l'età pensionabile dei professori universitari è al compimento del 70° anno di età. L'università di Pisa e La Sapienza di Roma che erano state tra le prime a portare a 68 anni l'età pensionabile, hanno annullato i decreti di pensionamento e, per autotutela, si sono adeguate alla giurisprudenza predetta. Non vi è nessun valido motivo per continuare ad applicare l'errata interpretazione della norma predetta. Se ciò accade in qualche sede si rende indispensabile un ricorso al TAR con risultato sicuramente favorevole ai ricorrenti. Cordialmente Alberto Pagliarini