giovedì 31 maggio 2012

calcolo della pensione da gennaio 2013

Caro Pagliarini, un collega dell' Universita' di XXXXXX mi ha inviato il messaggio allegato riguardo alle modalita' si calcolo delle pensioni dal 2013. Mi rivolgo a te in quanto esperto e sempre aggiornato in materia. Corrisponde a verita' o sono solo voci? La questione mi interessa perche' avendo gia' raggiunto ad oggi 43 anni e 8 mesi di anzianita' contributiva (con i periodi riscattati) ed avendo a Dicembre superato i 65 anni potrei decidere di andare in pensione al 31 ottobre 2012 e senza penalita'. Anche questo e' vero ? Cordiali saluti xxxxxxxxxxxxxxxxx ========================================================== Caro XXXXXXX, un associato che dovrebbe andare in pensione nel novembre 2013, ha avuto notizia che dal 1 gennaio 2013 ci sarebbe un abbassamento di 3 punti dell'aliquota di calcolo della pensione (dall'80 al 77 % della retribuzione). All'ufficio pensioni dell'Università di Firenze hanno sostanzialmente confermato: "beh si, lo sanno tutti". Te ne sai nulla, sono solo rumors o c'è qualcosa di concreto ? Tanto per saperlo, non so poi cosa farò. Ciao, a presto XXXXXXX ----------------------------------------------------------- caro collega Dal 1° gennaio 2013 si applicano i nuovi coefficienti che tengono conto della speranza di vita e devono essere ricalcolati ogni tre anni. Quelli in vigore dal 2013 saranno validi sin al 2015. I coefficienti si applicano solo alla parte contributiva della pensione. Significa che avranno un impatto abbastanza limitato su coloro che, lavorando dal 1977, avevano già 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95 (la parte contributiva si applica solo a partire dal primo gennaio 2012, in base alla riforma Monti-Fornero, mentre tutta la parte precedente si calcola con il retributivo). Si applicano invece all’intero montante per chi va in pensione interamente con il metodo contributivo, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre ’95 (quindi hanno iniziato a lavorare dopo questa data). Infine ci sono coloro che a fine ’95 lavoravano già, ma non avevano ancora maturato 18 anni di contributi: in base al sistema misto previsto già dalla riforma Dini a questi lavoratori si applica il calcolo retributivo per la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre ’95, quello contributivo per la parte maturata dopo questa data. Sul calcolo di questa parte della pensione si applicano i nuovi coefficienti per coloro che andranno in pensione dal 2013 al 2015. Escludendo il primo caso, cioè metodo retributivo sino al 2011, la riduzione della pensione con i nuovi coefficienti per il secondo e terzo caso, varia dal 2% al 3%. Cordialmente Alberto Pagliarini

venerdì 4 maggio 2012

sul congedo per dottorato

Gentile Prof. Pagliarini, sono venuto a conoscenza del suo prezioso blog. Sono un dipendente pubblico a tempo indeterminato e, con determina dirigenziale, sono stato collocato in aspettativa retribuita, da inizio anno, per la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca, ai sensi della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini). Ora, dopo 2 mesi dall’inizio del corso, mi sono accorto che potrei fornire un servizio lavorativo part-time nel mio Ente, svolgendolo nei giorni non impegnati dalla frequenza del dottorato, potendo in questo modo rientrare nella valutazione della premialità prevista nel CCDI 2012. La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 ottobre 2011, n. 12 specifica che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene, in maniera innovativa, “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”, accordando così all’interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Alla mia richiesta di prestare un servizio part-time, il mio dirigente sostiene che non sono possibili attività lavorative effettuate da un dipendente in congedo straordinario, in quanto ciò non sarebbe compatibile con lo “status” di dipendente in congedo. È valida ancora questa ipotesi per il congedo per dottorato di ricerca, anche dopo le innovazioni dei suddetti provvedimenti normativi? La ringrazio. Cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------- caro dottore ritengo esatta la motivazione espressa dal suo direttore. Prima della legge 240/2010 l'amministrazione era obbligata a concedere il congedo a semplice presentazione della domanda. Con la predetta legge l'amministrazione può discrezionalmente concederlo o no "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione". Non sono possibili alternative diverse, anche perché il soggetto in congedo deve dedicarsi completamente non solo alla frequenza ma anche al connesso studio, seminari ed altro. Non ha senso un congedo parziale. Cordialmente Alberto Pagliarini

mercoledì 2 maggio 2012

modifica di un regolamento

Caro Alberto, sono ricercatore confermato all'Università della Calabria, nel regolamento che trovi in attach, gli articoli 10 comma 2, 12 comma 1 sono per noi, stonati. Stiamo cercando di scrivere un emendamento al Regolamento per fare in modo di avere la responsabilità scientifica di un assegno, motivando la richiesta come una disparità che si verrebbe a creare tra i ricercatori calabresi e i ricercatori degli altri atenei (La Sapienza, Padova, Bologna, solo per citarne alcuni, consentono ai ricercatori di essere responsabili scientifici), evidenziando di essere penalizzati, in futuro, in sede di valutazione nazionale. In ogni caso, abbiamo il sentore che l'autonomia propria di ogni Ateneo sarà la trincea dei nostri interlocutori. E' chiaro che il regolamento è stato stilato in questi termini non per "ignoranza" della legge 240/10 ma per dare uno scossone forte ai già traballanti diritti di noi ricercatori UNICAL. Volendo agire in maniera più incisiva ti chiedo se ci sono i presupposti per impugnare, e con quali modalità, il regolamento emanato dall'ateneo e relativo a questi punti. Facendo una metafora: anche se il pittore (ATENEO) ha autonomia creativa, non ha la facoltà legale di pennellare al di fuori di una cornice (NORMATIVE NAZIONALE ED EUROPEA). Grazie di essere sempre a disposizione dei tanti, cordialmente, Erika Cione ----------------------------------------------------- gentile collega un regolamento approvato e pubblicato può essere modificato. Occorre presentare al rettore una regolare richiesta sufficientemente motivata, firmata dal maggior numero possibile di soggetti interessati. Nel caso specifico conviene citare e riportare gli articoli e i commi specifici di analoghi regolamenti adottati da altre sedi, evidenziando la palese disparità di trattamento di analoghe figure giuridiche. Il rettore potrebbe sottoporre la richiesta al senato accademico che potrà accoglierla o respingerla con adeguata motivazione. Non vi sono altre vie per impugnare un regolamento in vigore. Cordialmente Alberto Pagliarini

contratto ed esonero dal servizio

Chiar.mo Prof. Pagliarini, sono docente di scuola superiore a tempo indeterminato. Mi si prospetta la possibilità di un contratto a tempo determinato di tre anni per professore ordinario presso un'università privata per chiamata, quindi con decreto di nomina e non a concorso. La mia domanda è: posso usufruire del congedo dalla scuola per la durata del contratto con l'università ai sensi dell'articolo 25 382/1980 anche se si tratta di università privata? La ringrazio infinitamente in anticipo e complimenti vivissimi per il suo blog! xxxxxxxxxxxx -------------------------------------------------- gentile collega la norma citata vale per le università statali ma l'amministrazione della scuola potrebbe ritenerla valida anche per le università private, non essendoci oneri aggiuntivi, poiché l'esonero dal servizio è senza assegni. Faccia la domanda di esonero e attenda l'esito. Cordialmente Alberto Pagliarini