lunedì 27 febbraio 2012

riammissione in servizio di un docente dimissionato

Caro collega,
approfitto della tua competenza per sottoporti un quesito. La normativa attuale consente la reimmissione in servizio di un professore universitario andato in pensione per dimissioni volontarie?
Cordiali saluti
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caro collega
L'istituto della riammissione in servizio, disciplinato dall'art.132 del DPR 3/57 e, per i docenti universitari, dall'art.13, comma 2, della legge 311/58, consente ad un ateneo di reclutare per riammissione un docente che abbia prestato servizio, prima di rassegnare le dimissioni, presso lo stesso ateneo, secondo statuto e regolamenti di ateneo. Naturalmente la riammissione richiede la disponibilità del posto e del budget. Con i tempi attuali di crisi, di blocco delle assunzioni e di difficoltà finanziarie e di bilancio per tutti gli atenei, è un istituto impossibile da realizzare. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 24 febbraio 2012

sulla transizione dalle classi biennali alle triennali

Caro collega,

ho appena letto le tue 3 pagine di commento sul DRP 232 apparso sulla G.U. del 9/2/2012. Non sono del tutto convinto di aver capito quindi ti chiedo solo, se hai un minuto, di soffermarti sul tuo primo esempio: un ordinario passa dalla attuale classe 4 alla 5 e gli spetta un totale annuo lordo di 80.173,28 euro. Dall'allegato 1 si vede che transita alla nuova classe triennale 3, la cui retribuzione iniziale e' 75.644,10. Se capisco bene la tua frase successiva e guardando la tabella, percepira' 80.173,28 per tutto il triennio della nuova classe 3. Quindi rispetto a prima, avra' un ritardo di 1 anno nella maturazione delle classi. (Invece nel tuo secondo esempio, percepisce 98.970,25 per 4 anni, con un ritardo di 2 anni.)
E' corretto?

Grazie molte,
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caro collega
la tua interpretazione è corretta. Il comma 2 dell'art. 2 del DPR 232/11, per come è formulato, penalizza 2/3 dei docenti in servizio. Troverai sul sito nazionale del CNU http//cnu,cineca,it una mia proposta di modifica del predetto comma. Sarà inviata al ministro dai sindacati della docenza. Spero ed auspico sia presa in considerazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

Gent.le prof. Pagliarini,
mi piacerebbe capire se e a chi conviene optare per il nuovo regime relativo al trattamento economico dei professori assunti secondo il regime previgente. A me sembra possa convenire a chi, optando, passerebbe all'ultimo anno di una classe triennale, avendo la possibilità di sottoporsi dopo solo un anno alla valutazione della produzione scientifica per passare alla classe successiva. La ringrazio anticipatamente.
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cara collega
sul piano economico non conviene a nessuno, per come è formulato il comma 2 dell'art. 2 del DPR 232/11. Se il comma 2 che penalizza 2/3 dei docenti sarà modificato come ho proposto in una mia nota pubblicata sul sito del CNU http://cnu.cineca.it che, a cura dei sindacati della docenza sarà inviata al ministro, allora vale quanto hai osservato nel passaggio dalle classi biennali alle triennali, Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto biennale-triennale

Gent.mo Prof. Alberto Pagliarini,
sulla base della nuova legge gli scatti di stipendio sono diventati triennali e l'attribuzione è subordinata ad una valutazione. Come dobbiamo comportarci con il blocco degli scatti? Nel mio caso specifico lo scatto biennale avrebbe avuto luogo nel Marzo 2011 e, di conseguenza, lo scatto triennale nel Marzo 2012. Devo farne richiesta all'Ateneo o bisogna attendere la conclusione (se ci sarà) del blocco?
La ringrazio molto della cortese attenzione e del prezioso lavoro per tutti noi.
Un cordiale saluto,
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caro collega
lo scatto biennale che avrebbe dovuto maturare a marzo 2011, di fatto maturerà a marzo 2014, dopo la fine del blocco degli scatti al 31/12/2013. A marzo 2014 sarà attribuito d'ufficio, senza alcuna valutazione, il nuovo scatto triennale, Alla fine della maturazione di quest'ultimo sarà attribuito il successivo scatto triennale ma previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 23 febbraio 2012

sulla concessione dell'anno sabbatico

Gentilissimo Prof. Pagliarini,
le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante prosaiche problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni. A proposito del vincolo dei 35 anni di servizio, mi sono fatto però l'idea che il principio ispiratore della norma sia stato quello di permettere che l'esperienza rinvigorente di un anno dedicato esclusivamente a studio e/o a ricerca si riversasse poi positivamente nella ricerca in sede nonché nella didattica per un congruo periodo di tempo e che non fosse invece un investimento a fondo perduto. In questo senso credo che sia corretto da parte degli Uffici considerare anche gli anni riscattati e ricongiunti. Detto questo, sto per accingermi ad avanzare richiesta per poter usufruire di questo istituto ma non riesco a cogliere la differenza tra quanto recitato dall'art. 17 della 382/80 e dall'art. 10 della 311/58 (quest'ultimo art. peraltro richiamato anche nel precedente). Cosa cambia se si fa la richiesta ai sensi dell'uno o dell'altro?

Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
oggi non cambia nulla chiedendo l'anno sabbatico in forza dell'una o dell'altra delle leggi citate. La legge del 1958 è ormai superata. Dal 1958 al 1980 era il ministro, con proprio decreto, sentita la facoltà, a concedere l'anno di studio all'estero e non c'era il vincolo dei due anni in un decennio. Con la 382/80 è deputato a concedere l'anno il rettore e non il ministro, in Italia o all'estero, sentita la Facolta, al più per due anni distinti nel decennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini

diritti e noncuranza

Gent. prof. Pagliarini,

prima di tutto desidero ringraziarla per il suo prezioso blog che consulto molto spesso.

Spero che le mie domande non siano fuori tema. Sono un ricercatore universitario che aspira a diventare professore associato, per questa ragione ho fatto domanda in un concorso della I sessione 2008, e dopo molto tempo, ho finalmente ricevuto la convocazione per la discussione delle pubblicazioni per le ore 15 del 20 febbraio 2012. Ho
proceduto come di consueto a prenotare volo aereo e hotel ma, il pomeriggio del 17 febbraio 2012 (meno di un giorno alla prova, senza contare il weekend), ho ricevuto la notizia delle dimissioni del presidente della commissione. La mia prova (e quella di molti altri) è stata quindi rinviata in data da destinarsi. I miei quesiti sono quindi due:

1) è corretto che il presidente della commissione possa dimettersi con così poco anticipo?
2) posso chiedere all'Università che ha bandito il posto il rimborso del volo aereo?

La ringrazio per la cortese attenzione.

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caro dottore
certamente non è corretto dimettersi da presidente alla vigilia dell'espletamento di un concorso, salvo valide giustificazioni.
Può chiedere il rimborso del viaggio, ma l'esito negativo è scontato. Comunque lo chieda, potrebbe verificarsi un miracolo. Sono cose che non dovrebbero accadere per il rispetto dei diritti degli altri, ma in questo nostro Paese accadono disinvoltamente anche per diffusa noncuranza. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Gentile Professore, le pongo un quesito riguardante il nuovo inquadramento economico dei docenti unversitari:
ho prestato servizio come tecnico non laureato dal 1997 al 2002, come Ricercatore dal 2002 al 2011 e sono passato associato il 30-12-2011.
Posso chiedere la ricostruzione della carriera del periodo da tecnico e daricercatore? avendo attività di ricerca documentata.

La ringrazio
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caro collega
il servizio di ricercatore è riconosciuto valido nella ricostruzione di carriera, quello di tecnico non laureato non è riconosciuto. Comunque nella domanda può chiedere la ricostruzione per entrambi i servizi, l'amministrazione dovrà risponderle. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 21 febbraio 2012

chiarimenti sulla transizione retributiva

Cari colleghi,

ho letto con attenzione i due vostri documenti circa il passaggio
da vecchia a nuova progressione stipendiale (sito CNU).
In entrambi leggo di un particolare che non riscontro leggendo il testo
del provvedimento (dpr 232 /2011)
A vostro dire il passaggio avverrebbe sempre "nell'anno di inizio" della classe, cito:
[Pagliarini]
"...ma ha imposto l'anno di inzio della classe, per tutti, conservando
la retribuzione gia attribuita e producendo, di fatto 1 o 2 anni di slittamento..."
[Gianni]
"L’inserimento avverrà al primo anno della nuova classe triennale,..."
Ora, questo specificazione circa "l'anno di inizio" non compare nel provvedimento
che afferma altresì in modo chiaro (art.2 comma 1):
"La progressione biennale per classi e scatti di stipendio ... e' trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di
corrispondenza di cui all'allegato 1,..."

Null'altro dice la legge.
Ora , sembra pacifico che se di corrispondenza si deve parlare questa sia da intendersi
naturalmente in senso orizzontale.
In tale modo non vi sarebbe alcuna perdita nel passaggio alle classi triennali.
D'altra parte, se l'ingresso fosse sempre al primo anno della classe di destinazione
si avrebbe una esplicita "non corrispondenza" (riga diversa) fra i due regimi contraddicendo
quanto disposto dal comma.

Forse il punto meriterebbe ulteriore approfondimento.

cordiali saluti
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caro collega
nel comma 2 dell'Art. 2 del DPR 232/11 è scritto: "In sede di primo
inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato
di quello spettante nella nuova progressione triennale, come
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare
l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi."
In linguaggio più chiaro significa che alla maturazione della classe biennale
n, si passa alla classe biennale n + 1, si attribuisce la retribuzione che
compete a tale classe e si transita alla classe triennale m in corrispondenza
della linea orizzontale della classe biennale n + 1. La corrispondenza può
coincidere con il primo, o il secondo o il terzo anno del triennio della classe m.
Se coincide con il primo anno, inizia regolarmente a maturare il triennio. Se coincide con il secondo o il terzo anno del triennio, l'importo della retribuzione attribuita risulta superiore a quello dell'inizio della classe triennale m e pertanto resta invariato nella classe m, per uno o due anni, sino alla corrispondenza di importi nei due regimi.
In definitiva la classe triennale m deve essere percorsa e maturata per tutti e tre
gli anni ma con una retribuzione che non può essere inferiore, in nessuno dei tre anni, di quella attribuita al momento della transizione. E' quanto si evince dalla nota di Paolo Gianni, dalla mia e dagli esempi da me riportati, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 2.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 19 febbraio 2012

opzione per il nuovo regime senza disparità di trattamento

Gent.mo Prof. Pagliarini, credo che sul problema del nuovo trattamento economico dei professori Le abbiano scritto in molti.
Tuttavia, vorrei sottolineare quella che a me pare una disparità di trattamento fra professori già in servizio e quelli che saranno assunti con la nuova legge; un vantaggio a favore di questi ultimi, che non può essere eliminato nemmeno optando per il nuovo regime.
Mi spiego con la mia situazione. Sono un professore di 1 fascia appartenente alla 5 classe, con passaggio alla 6 classe appena sbloccati gli scatti (passaggio previsto maggio 2014). Con la tabella di conversione, dopo essere passato alla 6 classe biennale, sarei inquadrato nella 4 classe triennale e volendo optare per il nuovo regime scenderei alla 2 classe del nuovo regime (come da tabella 4 del DPR).
Faccio presente che sono ordinario dal 2002 e quindi da 9 anni (senza considerare l'anno di blocco e la ricostruzione della carriera) e pertanto se fossi stato assunto con il nuovo regime sarei in classe 3 e non in classe 2 del nuovo regime. Di più noi "vecchi" professori abbiamo fatto 3 anni di straordinariato con un stipendio base decisamente inferiore a quello di entrata dei nuovi.
Se sono corrette le mie osservazioni mi domando il perché di questa disparità di trattamento. Non è possibile fare qualche cosa? Conviene optare per il nuovo regime?.
Certo delle Sue qualificate risposte, La saluto cordialmente.
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caro collega
a maggio 2014, avendo maturato la 5^ classe biennale, ti sarà attribuita la retribuzione annua lorda , comprensiva della 13^, della 6^ classe biennale pari a 84.702,46€. Contestualmente avverrà la transizione alla classe triennale 4^, conservando la predetta retribuzione. Ove decidessi di optare per il nuovo regime passerai dalla classe triennale 4^ alla 2^ con la stessa retribuzione. Infatti dall'allegato 4 si evince che lo stipendio tabellare su 13 mensilità della classe 2^ è analogo a quello della classe triennale 4^ rimodulata. L'invarianza dello stipendio tabellare implica l'invarianza della retribuzione annua lorda, poiché IIS e assegno aggiuntivo sono rimasti invariati. Non vi è, quindi, alcuna disparità di trattamento economico. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 15 febbraio 2012

nuovo assetto stipendi tabelle retributive

La seguo sempre con piacere.
Le chiedo la cortesia di spiegare, anche con tabelle aggiornate, la nuova struttura e i livelli delle reetribuzioni di professori e ricercatori universitari, a seguito del nuovo regolamento appena pubblicato sulla G.U.

Grazie e a presto
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caro collega
le mie tabelle retributive valide nel 2010, sono rimaste valide nel 2011. Nel 2012 sono entrate in vigore le nuove tabelle annesse al DPR 232/11, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9/2/12. Quest'ultime resteranno valide sino a tutto il 2013, causa il blocco delle retribuzioni e degli scatti, salvo ulteriore proroga al 2014. Se nel 2014 non ci sarà proroga, provvederò ad aggiornare le tabelle annesse al predetto DPR, applicando l'aumento ISTAT 2014. Analogamente per gli anni successivi. Le tabelle aggiornate le pubblicherò sul mio sito, sempreché le condizioni fisiche mi consentiranno di continuare questa attività. Per quanto attiene il meccanismo di transito alle nuove classi triennali e gli effetti che si determinano su tutti i docenti attualmente in sevizio, la invito a leggere la risposta data ieri ad un collega. Ognuno può adattarla alla propria situazione retributiva, utilizzando le tabelle allegate al DPR.
Avverto che nei titoli delle tabelle annesse al DPR, in quelle che riguardano i docenti in servizio, vi è un errore: Nel quadro della progressione economica per classi e scatti biennali, nel titolo della colonna "stipendio tabellare(13mensilità)" va aggiunta la lettera A, per capire le indicazioni dei titoli riportati nelle altre colonne. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulle nuove e vecchie retribuzioni per i docenti in servizio

Gentile Pagliarini,
ho scaricato dal sito USPUR il decreto 232/2011 e sto confrontando il mio stipendio (ordinario 812/14/3) con lo stipendio massimo previsto nelle nuove tabelle. E' una illusione ottica o c'è un aumento dai miei 119836 euro (totale costo annuo dipendente) ai 126435 euro ora previsti?
Grazie per l'attenzione
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caro collega
la tua attuale retribuzione annua lorda comprensiva della 13^, pari a 119.836,90, classe 14/3, resta congelata sino a dicembre 2013, per effetto del blocco delle retribuzioni e degli scatti. . Dopo tale data, quando maturerai il nuovo scatto biennale, classe 14/4, nel 2014 o nel 2015, ti sarà attribuito il nuovo scatto, ma triennale e previa valutazione positiva. La nuova retribuzione annua lorda comprensiva della 13^, 122.036,54 ti competerà nei primi due anni del triennio, maggiorata degli aumenti annuali ISTAT, se ripristinati a partire dal 2014. Al terzo anno del triennio, per effetto della compensazione dovuta alla transizione degli scatti da biennali a triennali e per l'invarianza complessiva della progressione economica, ti sarà attribuita la retribuzione annua lorda comprensiva della 13^ dell'ex classe 14/5 pari a 124.236,16. Terminato il triennio, se la valutazione sarà positiva, ti sarà attribuito il nuovo scatto triennale, nel quale la retribuzione resta 124.236,16 nel primo anno e passa a 126.435,79 nei successivi due anni, corrispondente alla ex classe 14/6. Tutto ciò per i predetti effetti di transizione e di invarianza complessiva. In conclusione la progressione economica complessiva resta invariata ma si allungano i tempi necessari per raggiungere le ultime classi retributive. Ovviamente coloro che nella fase di transizione hanno una classe retributiva bassa, non potranno raggiungere le ultime classi retributive e ciò, evidentemente, si ripercuote anche sulla pensione. Nel tuo caso, partendo da una classe retributiva alta, 14/3, potrai raggiungere la classe 14/6 se, a partire dal 2014, hai da fare almeno 5 anni di servizio, prima del pensionamento. Spero, con ciò, di aver sufficientemente chiarito il meccanismo di transito alle nuove classi triennali e gli effetti che si determinano su tutti i docenti attualmente in sevizio, per evitare, come sta già accadendo, uno spropositato numero di quesiti in cui ciascuno mi pone un quesito fornendomi la sua particolare posizione di carriera. Mi sarà impossibile rispondere a tutti. Aggiungo che i predetti effetti negativi non cambiano anche se si opta per il nuovo regime. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 14 febbraio 2012

sul riconoscimento assegni ricerca

Il riconoscimento è valido solo per la ricostruzione di carriera dei prof. associati (come da sentenza del C. di Stato)oppure anche per quella dei ricercatori?
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è valido per tutti: ordinari, associati, ricercatori. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 13 febbraio 2012

assegni di ricerca e sentenza Consiglio di Stato

Gentile Pagliarini,
vorrei chiederle se la sentenza del Consiglio di Stato del 11/01/2012 sul riconoscimento dell'assegno di ricerca come attività pre-ruolo è vincolante per le Università o se lo è solo per chi ha fatto ricorso.
Grazie
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gentile collega
le sentenze, anche quelle del Consiglio di Stato, non sono leggi valevoli erga omnes, fanno giurisprudenza. Ovviamente, però, una amministrazione universitaria che opera in difformità della sentenza, sa che in caso di ricorso di un suo docente, avrà un esito sfavorevole con conseguenti maggiori oneri, perché il Consiglio di Stato si è già pronunciato in materia. Pertanto suggerisco di scrivere al rettore chiedendo il riconoscimento degli assegni di ricerca in conformità della sentenza, per evitare un inutile ricorso al TAR. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 8 febbraio 2012

riforma pensioni: rimanere in servizio o anticipare il pensionamento?

Caro Collega,
Ti scrivo di nuovo sperando che tu possa consigliare me ed altri colleghi su cosa conviene fare alla luce della nuova normativa sulle pensioni. Cosa rischia chi ha 61 anni e quasi 40 anni di contributi (servizio + laurea e militare riscattati) se resta in servizio fino a 68-70 anni? Cosa bisogna fare per il pasaggio dall' INPDAP all' INPS? Ho chiesto notizie a sindacalisti e impiegati INPDAP ed ho ricevuto risposte contrastanti che mi hanno confuso. Tu che sei un esperto e ci hai illuminato tante volte, potresti fare il punto della situazione in modo che gli ignoranti in materia come me possano capirci qualcosa?
Ti rigrazio della considerazione, cordiali saluti,

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caro collega
molti colleghi mi hanno posto un quesito più o meno analogo, prospettandomi situazioni personali diverse. Non posso rispondere a tutti, Pertanto invito i colleghi che mi hanno scritto a leggere questa risposta che ritengo possa valere per tutti quelli che si trovano in una posizione di servizio più o meno analoga alla sua.
Per coloro che alla fine del 2011 avevano maturato 40 anni di servizio, compresi gli anni riscattati, oppure mancava qualche anno per il raggiungimento dei 40, le nuove regole pensionistiche non comportano penalizzazioni, anzi, in alcuni casi, un vantaggio economico.
Pertanto, conviene rimanere in servizio sino al compimento dell'età pensionabile. Ciò è dovuto al fatto che per il sistema retributivo, attribuito a coloro che nel 1995 avevano maturato almeno 18 anni di servizio, compresi gli anni riscattati, la pensione è calcolata per un massimo di 40 anni e i contributi versati negli anni successivi non sono utilizzati dal soggetto ed hanno solo scopo sociale nel calderone previdenziale e assistenziale. Consegue che chi alla fine del 2011 ha già maturato 40 anni di servizio, non perde alcunché sulla pensione calcolata con il metodo retributivo sino a 40 anni e dovrebbe ricevere una ulteriore quota di pensione calcolata con il metodo contributivo, per effetto dei contributi versati negli ulteriori anni di servizio dal 2012 al pensionamento. Quindi costoro avranno un vantaggio economico a restare in servizio. Ovviamente a coloro che alla fine del 2011, mancavano pochi anni di servizio per il raggiungimento dei fatidici 40, sarà applicato il sistema retributivo per gli anni di servizio maturati sino al 2011, rimettendoci un qualcosa per gli anni mancanti, qualcosa che sarà ricuperato con la quota di pensione aggiuntiva calcolata con il metodo contributivo dal 2012 al pensionamento. Il recupero potrà compensare la perdita o, addirittura, dare un vantaggio economico a seconda degli anni più o meno numerosi mancanti ai 40 predetti e dell'età anagrafica più o meno prossima alla pensione.
L'unificazione tra INPS e INPDAP non comporta alcun adempimento per i dipendenti pubblici assistiti dall'INPDAP che continuerà a svolgere le sue funzioni a favore degli assistiti. Ci sarà solo una diversa regolamentazioei con economie di scala sugli organi di gestione e sulla organizzazione interna.

Alberto Pagliarini

giovedì 2 febbraio 2012

relazione triennale e domanda per attribuzione scatto

caro collega
tra i ricercatori della università xxxxxxxxxx è apparso un nuovo "spettro".
qualcuno sostiene infatti che nell'inviare la relazione triennale si debba richiedere anche il riconoscimento dello scatto stipendiale, ancorché questo non venga riconosciuto dal punto di vista economico.
una nota dei nostri rappresentanti in senato accademico recita:
A norma dell’art. 6, comma 14, della legge, ogni tre anni, i professori e i ricercatori devono presentare una relazione triennale sulle attività, anche didattiche, svolte, insieme alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.

quale è l'interpretazione giusta?


cordialità


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cari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
la relazione sull'attività complessiva svolta nel triennio deve essere presentata unitamente alla domanda di attribuzione dello scatto triennale. E' lo stesso comma 14 dell'art. 6 che fissa tale obbligo e specifica "fermo restando quanto disposto.........", cioè il blocco degli scatti. Per cui la relazione va corredata della domanda di attribuzione ma questa non produce effetti sino a quando ci sarà il blocco degli scatti. Questa è l'interpretazione letterale della norma, a mio avviso. Si aggiunge poi anche l'opportunità di presentare la domanda, perché se il ricorso dovesse avere esito positivo, qualche sede potrebbe non concedere il dovuto, per non essere stata a suo tempo presentata alcuna domanda di attribuzione dello scatto, come previsto dalla legge. Un caro saluto
Alberto Pagliarini

interpretazione letterale di una norma

Caro Collega, volevo capire come intrerpretare la frase finale.
Significa che il professore non deve essere laureato nello stesso ateneo,oppure
significa che al momento della chiamata non deve essere iscritto alla stessa?


4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le
risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

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cara collega
vale l'interpretazione letterale: nell'ultimo triennio il soggetto da chiamare non deve essere stato iscritto a un corso universitario nella università chiamante. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 1 febbraio 2012

convenienza a rimanere in servizio con 40 anni di contributi maturati

Gentile prof Pagliarini
Sono un professore ordinario con 40 anni di servizio più 4 anni del corso universitario riscattati. Poiché non capisco niente di questioni pensionistiche vorrei porle due quesiti:
a) È finanziariamente conveniente per me (donna 64 anni) andare in pensione?
b) Il mio TFR è a rischio secondo lei?
Mi scusi per la stupidità delle domande ma mi riesce sempre più difficile vivere in questa università

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gentile collega
avendo già maturato 40 anni di servizio effettivo le conviene rimanere in servizio sino all'età del pensionamento d'ufficio (70 anni). I contributi che continuerà a versare non andranno perduti ma daranno diritto a una quota della pensione calcolata con il metodo contributivo sui contributi versati, quota che va ad aggiungersi alla pensione calcolata sui 40 anni con il metodo retributivo. Avrà inoltre l'ulteriore vantaggio di un TFR più consistente perché calcolato con 6 anni in più. Non ci sono e non ci saranno problemi per il TFR, salvo la rateizzazione in tre anni, attualmente in vigore, se prorogata, Cordialmente
Alberto Pagliarini