sabato 30 aprile 2011

affidamenti diversamente retribuiti. contrasto tra autonomia e stato giuridico

Gentile professor Pagliarini,
sono una ricercatrice confermata dell'Università di Siena e da anni svolgo attività didattica curriculare come molti miei colleghi. Le scrivo per porLe il seguente quesito: la legge Gelmini continua a prevedere, in linea con la normativa antecedente, il consenso del ricercatore per l'affidamento di corsi e moduli curriculari (art. 6. comma 4). Come interpretare il passaggio successivo relativo alla determinazione della retribuzione per la didattica svolta: "Ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali... sono stati affidati moduli o corsi.."? Le università in situazione di dissesto finanziario potrebbero stabilire una retribuzione pari a zero?
RingraziandoLa per la Sua attenzione, La saluto cordialmente e attendo la Sua risposta sul blog.
xxxxxxxxxxxxxxxx


--------------------------------------------------------
gentile collega
il legislatore ha previsto la possibilità di una retribuzione aggiuntiva su affidamenti extra compiti istituzionali. Ha lasciato alle singole università di definire il quantum del compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio. Se la disponibilità non consente alcun onere di spesa corrente aggiuntivo, il quantum può anche essere zero. Ovviamente si crea una situazione di trattamento economico differenziato da sede a sede. E' un caso di evidente contrasto tra autonomia e stato giuridico. Lo stato giuridico dovrebbe fissare doveri e diritti anche retributivi. L'autonomia differenzia questi ultimi. Una vera completa autonomia dovrebbe lasciare libere le sedi di assumere e fissare diritti e doveri con contratto di tipo privatistico. In questo Paese è difficile che ciò possa realizzarsi. Cordialmente
Alberto Pagliarini

recessione da ricercatore non confermato

Gentile prof. Pagliarini,

sono un ricercatore non confermato. Ho trovato un lavoro da professore
in una universita' straniera. Quanti giorni di preavviso e quali
procedure devo eseguire per recedere il contratto da ricercatore non
confermato?

cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-----------------------------------------------------------
caro dottore
è sufficiente comunicare al rettore le proprie dimissioni a partire dal mese
di.........................
Cordialmente
Alberto Pagliarini
>

domenica 24 aprile 2011

la legge Gelmini e il biennio di proroga in ruolo

Gentile Prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice confermata che, con decreto rettorale ratificato dal
consiglio di amministrazione il 29 settembre del 2010 e trasmessomi con
nota
del 5 novembre 2010, ha ottenuto il prolungamento in servizio dii ruolo a
decorrere dal 1 novembre del 2011 e fino al 31 ottobre del 2013.
Attualmente la legge Gelmini, all'art. 25 dispone che tutti i provvedimenti
adottati dalle università ai sensi dell.art. 16 del d. lgs. 503/1992
decadono,
ad eccezione di quelli che hanno iniziato a produrre i loro effetti. Come
interpretare questa disposizione? L'adozione presa in considerazione
dall'art.
25 riguarda solo il decreto rettorale oppure la dizione < provvedimenti
adottati > riguarda anche quelli ratificati dal consiglio di
amministrazione e
poi notificati all'interessato? Sono tutti privi di efficacia? Anche quelli
per
i quali dal consiglio di amministrazione è stato concesso il relativo
finanziamento in bilancio?
Dall'università nessuna risposta, mi è stato detto soltanto di aspettare
fino
a luglio. Attesa, come si può immaginare, non certo piacevole,
nell'incertezza
di poter usufruire della proroga dei due anni di servizio, concessa con il
provvedimento citato.
La ringrazio per l'attenzione che vorrà prestarmi e La saluto cordialmente


xxxxxxxxxxxxxxxx

-----------------------------------------------------------
gentile collega
la legge Gelmini con l'art. 25 ha, di fatto, annullato tutti i decreti di
concessione dei due anni di proroga da farsi. In sostanza ha annullato
il diritto all'aspettativa concessa. Non sono stati annullati i decreti per
i quali il diritto è maturato, cioè alla data di entrata in vigore della
legge era già iniziato il biennio di proroga, per cui il diritto maturato non
poteva essere annullato, come da sentenze della Consulta. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 23 aprile 2011

non esiste possibilità di ridurre il triennio di conferma

Gentil.mo Prof,
complimenti per la rubrica che ho trovato molto interessante. Le vorrei
porre un problema che, nonostante abbia posto a più persone (sia
amministrativi che docenti), non ha avuto soluzione. Nel 2008 sono risultata
vincitrice di concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato per 2
anni. Al termine del mio contratto (gennaio 2010) ho vinto il concorso per
ricercatore a tempo indeterminato con entrata in ruolo a dicembre 2010.
Vorrei sapere se, ai fini della conferma in ruolo, mi valgono i 2 anni
effettuati come RTD oppure no. Ho provato anche di trovare qualche notizia
al proposito sul sito MIUR, ma non riesco a capire a chi devo rivolgermi.
La ringrazio per la disponibilità
xxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------
gentile dottoressa
il triennio di conferma a ricercatore deve essere effettuato per intero
dalla data di presa di servizio come ricercatore non confermato.
Non esistono riconoscimenti di servizi ai fini del triennio predetto.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

attivazione o no della procedura di conferma a ricercatore

Gentile Prof. Pagliarini,

innanzitutto la ringrazio per l'impegno profuso nel supportare tanti
di noi sommersi da un infinità di norme e da prassi differenti in ambito
universitario.

Le scrivo in quanto sono un Ricercatore Non Confermato ormai al termine del
triennio. Avendo però ottenuto a dicembre un'idoneità da Associato nel mio
stesso raggruppamento (purtroppo non chiamato per ora da alcuna Università)
volevo chiederle se nel mio caso vada attivata la procedura di conferma
ancora come Ricercatore.

Certo di una sua risposta, La saluto cordialmente e La ringrazio.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------
caro collega
se il triennio di conferma sarà portato a compimento, la procedura per la
conferma sarà attivata d'ufficio.
In caso contrario non sarà attivata, non essendo stato completato il
triennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 17 aprile 2011

ancora sul blocco degli scatti ai ricercatori non confermati

Gent.mo prof. Pagliarini,

nel ringraziarla per l'utile servizio che svolge, vorrei presentarle il mio
punto di vista e chiederle un parere riguardo la questione stipendiale
dei Ricercatori Non
Confermati in seguito al blocco degli scatti.

La cosa mi riguardo in quanto entrato in ruolo lo scorso 29 Dicembre.

A mio parere la domanda da porsi non è tanto se e quando i ministri
Gelmini e Tremonti
emaneranno interventi correttivi della legge, ma piuttosto se gli
aumenti di stipendio
che ognuno dei tre anni prima della conferma si verificano in automatico
per i Ricercatori
siano o non siano da considerarsi scatti di anzianità e quindi coinvolti
nel blocco in questione.

La mia interpretazione, magari erronea, è che così non sia. Gli scatti
in questione a me sembrano essere
quelli che prima della riforma erano biennali e che adesso sono
diventati triennali. Cioè quelli che partono
dalla conferma. Lo stesso dicasi per gli eventuali giudizi di merito più
volte menzionati per decidere
se scatto ci sarà oppure no, che dovrebbero riguardare solo questi scatti.

Ovvio che in assenza di certezza sull'interpretazione c'è il rischio che
le Università adottino
l'interpretazione più restrittiva bloccando tutti gli stipendi, così
come c'è il rischio che alcuni Ricercatori
Non Confermati vedano aumentarsi lo stipendio come previsto ed altri no.

Quello che realmente servirebbe è una nota interpretativa da parte dei
ministri perchè se l'interpretazione
giusta fosse quella che ho appena menzionato molti equivoci sulla
penalizzazione dei giovani ricercatori
potrebbero essere (parzialmente) risolti. Fermo restando che il blocco
penalizzarebbe ancora (ingiustamente)
i Ricercatori Confermati.

Qual è il suo parere in merito?

La ringrazio e e la saluto cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------------
caro dottore
più volte ho scritto che la norma che blocca scatti e retribuzioni è
ingiusta e iniqua per tutti, lo è ancor di più per i giovani docenti e in
particolare per i ricercatori non confermati che sono i più penalizzati. Comprendo il suo stato d'animo ma, purtroppo, gli atenei sono tenuti ad applicare la
norma attenendosi alla lettera della stessa, senza forzature interpretative
favorevoli o sfavorevoli. Condivido con lei, e anche questo l'ho già
scritto, che una circolare esplicativa sarebbe utile e opportuna. Rinnovo l'invito a tutti i giovani ricercatori di inondare di mail i ministeri del Tesoro e del MIUR, per protestare e ricordare ai ministri gli impegni assunti in diverse occasioni, di
apportare modifiche migliorative per i giovani docenti.
Ora qualche chiarimento. L'aumento retributivo dopo il primo anno del
triennio di conferma è una progressione economica automatica, così come lo
scatto dopo il 2° anno. La norma non parla di scatti di anzianità ma di scatti
automatici previsti nella progressione economica. In alcune risposte
pubblicate sul sito ho chiarito la lettera della legge. Il blocco per i docenti è ancor più grave rispetto ad altre categorie non contrattualizzate, perché i tre 1anni di blocco sono del tutto perduti ai fini economici e non a quelli giuridici. Qualche sede, addirittura, ha fatto sapere di ritenerli perduti anche ai fini giuridici, il che è del tutto illegale poiché l'amministrazione nei tre anni opera le normali ritenute previdenziali e assistenziali che comportano il diritto, su
quei tre anni, alla quota di pensione e buonuscita. Lo stato giuridico dei
docenti universitari è davvero, ormai, una sorta di Babele per cui diritti e
doveri sono diversi da sede a sede. Una riforma seria avrebbe dovuto non modificarlo, ma eliminarlo lasciando alle sedi la piena autonomia di assunzione e contrattazione con i propri docenti. e vincolando i finanziamenti alle performance e alla valutazione didattica e scientifica di ciascuna sede. Ciò richiede l'abolizione del valore legale del titolo di studio, proposta oltre 50 anni fa da Luigi Einaudi, successivamente da altri illustri personaggi, da me riproposta 15 anni fa, oggi ripresa da Associazioni culturali e da tante autorevoli voci che scrivono sui quotidiani nazionali e su riviste anche scientifiche.
Purtroppo la nostra mal messa democrazia, o meglio il nostro dispotismo democratico, e la confusione politica da guerra continua tra fazioni, per l'acquisizione e la conservazione del potere, non consentono alcuna seria riforma a vantaggio del Paese e di tutti. Occorre aspettare tempi migliori, sperando che prima o poi possano arrivare. Cordialmente
Alberto Pagliarini

contratti di insegnamento a personale TA dell'ateneo

Carissimo Prof. Pagliarani,

sono a domandarle se un dipendente di un ateneo, appartenente all'area Tecnico Amminsitrativa e Gestionale possa, alla luce della recente riforma, assumere contratti di collaborazione alla didattica in una facoltà dell'ateneo presso cui lavora.

Inoltre, se un eventuale passaggio all'area tecnica (ove possibile) possa favorire una tale prospettiva.

Chiederei oltretutto conferma (ma la norma sembra chiara in proposito: art. 23, commi 1 e 2) circa il fatto che:

1) i contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o

oneroso, per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale non sono neppure oggi possibili per i dipendenti amministrativi delle università (comma 1);



2) i contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sono oggi possibili per i dipendenti amministrativi delle università (comma 2).





Grazie e buon lavoro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



---------------------------------------------------------------

caro dottore

l'appartenenza o no all'area tecnica è ininfluente ai fini dell'attribuzione di un contratto. I contratti di cui al comma 1 dell'art.23 della legge Gelmini non possono essere attribuiti al personale dell'ateneo ma solo a personale di altre amministrazioni appositamente convenzionate. I contratti di cui al comma 2 possono essere attribuiti anche al personale dell'ateneo, con valutazione comparativa le cui procedure saranno fissate dai regolamenti di ateneo. I candidati devono possedere specifici requisiti scientifici e professionali ed è preferenziale il titolo di dottore di ricerca. Per l'attribuzione va emanato un bando ed espletato un regolare concorso. Non è possibile la chiamata diretta. Cordialmente

Alberto Pagliarini

sui requisiti minimi della docenza per l'attivazione di un corso

Buongiorno,
a seguito di quesiti ricevuti da un docente, e dal Preside che deve autorizzare, avrei necessità del Suo competente parere su come viene considerato ai fini dei requisiti minimi necessari per l'Offerta formativa un docente universitario collocato fuori ruolo per attività di insegnamento presso un'Università della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 17 , commi 8 e 9, del D.P.R. 382/80, tenuto conto che il D.M. 17/2010 tabella B cita: ...."Il numero di docenti di ruolo complessivamente necessari, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno nelle attività didattiche esclusivamente di un singolo corso di studio, è definito, con riferimento esclusivamente ai docenti effettivamente in servizio nell’Ateneo entro i termini per la chiusura della Off.F" e nel caso specifico il docente è collocato fuori ruolo e presta effettivo servizio in un'altra università , anche se tale servizio è riconoscibile ai fini della maturazione dello straordinariato.
Grazie della Sua disponibilità
Cordiali saluti

Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx
Responsabile Servizio Stato Giuridico Personale Docente
Università degli Studi di xxxxxxxxxxx

-----------------------------------------------------------------------------------
gentile dottoressa
tra i requisiti minimi richiesti per la validità dell'offerta formativa vi è quello del numero di docenti di ruolo effettivamente in servizio nell'Ateneo entro i termini per la chiusura dell'offerta formativa.
La lettera del disposto è inequivocabile: i docenti necessari per poter attivare un corso, da inserire nel numero minimo, devono essere di ruolo ed effettivamente in servizio nell'Ateneo. Lo spirito del disposto è altrettanto chiaro: in mancanza del numero minimo di docenti con i predetti requisiti, il corso non può essere attivato. Evidentemente un docente di ruolo collocato fuori ruolo per attività di insegnamento presso una università della CE, non può essere utilizzato per l'attivazione del corso e, quindi, non può essere incluso nel numero minimo di docenti necessari fissato dal disposto. E' ininfluente agli effetti del disposto la riconoscibilità ai fini della maturazione dello straordinariato, del servizio prestato presso altra università. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 16 aprile 2011

riconoscimento titolo accademico conseguito all'estero

egregio prof pagliarini,
non so se il quesito che le pongo sia di sua competenza, ma comunque provo

nell'anno 2000 mi e' stato conferito il diploma di professore associato in
chirurgia plastica dall'universit'a degli studi di oradea, romania,
facolt'a di medicina.
sono un medico che ricopre da 25 anni una funzione di dirigente medico
presso la clinica di chirurgia plastica dell'universita' di xxxxxxxxxxxxx.
sono a chiederle.
1 come poter chiedere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo in
italia, soprattutto alla luce dell'entrata della romania in europa dal
gennaio 2007
2 chi si occupa di tale valutazione ed equipollenza ?
3 procedure da espletare
le sarei grato se potesse ragguagliarmi o indicarmi la via da seguire.
cordialmente la ringrazio
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------
caro dottore
il riconoscimento del titolo di studio è di competenza del MIUR, previo
parere del CUN. Con il DPR 189/2009 pubblicato sulla G.U. 300 del
28/12/2009, è stato emanato il regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio accademici stranieri. Troverà le procedure e gli adempimenti per il riconoscimento. Cordialmente
Alberto Pagliarini

tempo pieno e tempo definito attività professionale

Caro Pagliarini,

nel regime ante-Gelmini il mio ateneo, cosi' come molti altri,
considerava autorizzabile la partecipazione a collegi sindacali di
società private di docenti a tempo pieno.

A maggior ragione con le novita' della Gelmini che liberalizza le
attivita' di consulenza sembrerebbe libera la partecipazione a tali
organi, riservati per legge ance ai professori di materie eonomiche e
giuridiche.

Cosa ne pensa?

Volendo transitare dal tempo definito al tempo pieno, considera
possibile un'opzione condizionata all'autorizzazione da parte
dell'ateneo a continuae a far parte di collegi sindacali?

Grazie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


----------------------------------------------------------------
caro collega
il comma 10 dell'art. 6 della legge Gelmini autorizza i docenti a tempo
pieno ad esercitare attività di collaborazione scientifica e consulenza.
Per quanto attiene la consulenza, ritengo si riferisca alla consulenza
scientifica che non è partecipazione a collegi sindacali. L'opzione dal
tempo definito a tempo pieno o viceversa non può essere condizionata perché opera nel rispetto dei diritti e doveri di ciascuno dei due stati giuridici. Cordialmente
Alberto Pagliarini

pensionamento associati

Gentile Professore,
sono nato il 26 luglio 1948: già ricercatore
confermato, sono divenuto professore associato con decorrenza 1 ottobre
2004 . Quando andrò in pensione? Posso ancora optare per il prolungamento
biennale? La ringrazio per la risposta. Cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxx


-----------------------------------------------------
caro collega
andrà in pensione al compimento del 65° anno di età, salvo non faccia
domanda di opzione per la legge 230/2005 (legge Moratti), nel qual caso
potrà andare in pensione al compimento del 68° o 70° anno di età secondo l'interpretazione del comma 17 della predetta legge, fatta dalla sua amministrazione. Il prolungamento biennale è stato eliminato dalla legge Gelmini per i docenti universitari. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 9 aprile 2011

dottorato, aspettativa e legge Gelmini

Sono un dip pubblico a tempo indeterminato che
con atto dell'amministrazione datato 18 gennaio 2011
sono in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca
per 3 anni.
Visto l'articolo 19. legge 240 2010 in vigore dal 20 gennaio 2011
potrebbe la mia amministrazione revocarmi il diritto
all'aspettativa retribuita?
Cordilmente


---------------------------------------------------------------------
caro dottore
la legge Gelmini non è retroattiva e, quindi, non dovrebbe intaccare quanto concesso prima della sua entrata in vigore.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 8 aprile 2011

decreto attuativo 90%

Gentile Prof. Pagliarini,
le scrivo per chiederle se è fondata la voce relativa ad un prossimo decreto attuativo della Legge Gelmini, relativo all'abolizione dell'impossibilità di bandire e/o assumere per gli Atenei che hanno superato la quota del 90% nel rapporto assegni fissi/FFO. In caso affermativo, le chiederei se questo decreto potrebbe riguardare anche i bandi di trasferimento per i ricercatori confermati.
La ringrazio molto per l'attenzione e le porgo i miei più cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx


-----------------------------------------
caro dottore
credo che la voce messa in giro sia infondata. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 7 aprile 2011

retribuzione nel 2011 dei ricercatori non confermati

Gent.mo Prof. Pagliarini,

nell'autunno 2011 prendero` servizio come ricercatore essendo risultato
vincitore di un concorso per ricercatore a tempo indeterminato appena
tenutosi.
A causa de nel blocco stipendi 2011/2013 previsto dalla finanziaria,
vorrei sapere dopo quanto tempo avverra` la conferma e inoltre se il mio
stipendio verra` comunque incrementato dopo il primo anno da circa 1330
euro a circa 1650 euro (come da tabella sul suo sito) o se anche questo e`
considerato uno scatto e se di conseguenza e` possibile che resti fino al
2014 con 1330 euro di stipendio.

La ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.

Cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------
caro dottore
il triennio di conferma inizierà a maturare dal momento in cui prenderà
servizio come ricercatore non confermato. A causa del blocco delle
retribuzioni nel triennio
2011 - 2013, la retribuzione iniziale resterà bloccata sino al 31 dicembre
2013, salvo interventi correttivi della legge, a favore dei ricercatori non
confermati, promessi
dai ministri Tremonti e Gelmini, ma sin qui non attuati. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 6 aprile 2011

Sul ritardo nelle assunzioni dei ricercatori

Gentile Prof. Pagliarini,

scriviamo a nome di un gruppo di ricercatori universitari vincitori di
concorso ed in attesa di presa di servizio a causa dello sforamento
del 90% dell'FFO.

Abbiamo letto le risposte gia' date in precedenza sul blog ed a
riguardo le pongo un ulteriore quesito.

1) I bandi dei suddetti concorsi era stati pubblicati nel 2008/2009
quando le universita' in oggetto erano all'interno del 90% e quindi,
con possibilita' di assunzione.

2) Alla scandenza dei bandi, i concorsi sono stati bloccati in attesa
delle nuove regole per l'espletamento dei concorsi e nomina delle
commissioni giudicatrivi.

3) Con questo ritardo accumulato (quasi 2 anni), i concorsi si sono
espletati nel 2010 e nel frattempo alcuni atenei sono diventati
"non-virtuosi" sforando il tetto del 90%.

4) Quindi, nel caso in cui i consorsi si fossero espletati nei
relativi tempi tecnici, le universita' sarebbero state in grado di
procedere all'assunzione.


Chiediamo, quindi, se sulla base di tali considerazioni, e per il
fatto che ci siamo trovati a cavallo di tale "buco normativo" ci
possano essere dei margini di manovra per sbloccare tale situazione di
stallo.

La ringrazio anticipatamente,

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

----------------------------------------------------------
cari dottori
nessuna colpa può essere attribuita all'amministrazione universitaria perché
costretta, dalle norme succedutesi, alle quali non poteva non attenersi, a
ritardare l'espletamento dei concorsi e la successiva assunzione non consentita dalla legge per lo sfondamento del tetto nel frattempo intervenuto. Non è
possibile, quindi, alcuna azione o manovra per sbloccare la situazione. Si può solo scrivere al rettore chiedendo di conoscere le decisioni adottate per rientrare nel tetto e i criteri di priorità che saranno seguiti per le assunzioni, a rientro avvenuto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 5 aprile 2011

legge Gelmini e diritto al congedo straordinario

Gent.mo Prof. Pagliarini,
con la presente sono a richiederLe un chiarimento in merito
all'applicazione della legge Gelmini. Io sono un tecnico amministrativo
assunto a tempo indeterminato dell'Università di Padova. Sono iscritta,
per la prima volta, al secondo anno di un dottorato senza borsa. Ho deciso
di non usufruire del congedo straordinario per 3 anni, come previsto dalla
legge 476 del 13 agosto 1984, sapendo che avrei comunque potuto usufruirne
in modo frazionato. Nell'arco del primo anno ho usufruito di circa un mese
e mezzo di aspettativa. Ora, al comma 3 dell'articolo 19 si cita "non
hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici
dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè
i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo".
Nel mio caso, come posso interpretare la legge? io non ho usufruito per un
anno del congedo, posso quindi ancora chiedere periordi frazionati?
ovviamente previa autorizzazione dell'amministrazione?
La ringrazio per la gentile e preziosa collaborazione.
Cordiamente,
xxxxxxxxxxxxx


--------------------------------------------------------------
gentile dottoressa
stando alla lettera dell'articolo citato della legge Gelmini, lei ha diritto
a chiedere il congedo, salvo concessione da parte dell'amministrazione.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

calcolo dell'assegno ad personam

Gentile prof. Pagliarini

Dal gennaio 2010 il mio stipendio di Ricercatore Universitario a tempo
pieno II prog. Ec. XI cl. soffriva della decurtazione provvisoria operata
ai sensi dell'art.69 c.1 della L.133/2008. (vedi cedolino Nov 2010
allegato). Decurtazione che sarebbe stata interrotta dopo 12 mesi, a
partire, quindi, dal Gennaio 2011.
In data 01/dic/2010, però, sono transitato nel ruolo di Professore
Associato e lo stipendio riconosciutomi, uguaglia, ovviamente, anche in
virtù di un ampio assegno ad personam, quello precedente con la
decurtazione (vedi cedolino Dic 2010 e Gennaio 2011 allegati).
Ed eccomi alla domanda:
E' giusto, come io sostengo in contrasto con l'ufficio, che trattandosi di
un trattenuta provvisoria a partire dal gennaio 2011 in ogni caso mi si
dovrebbe riconoscere lo stipendio che mi sarebbe stato riconosciuto se
fossi rimasto nel ruolo precedente, ovvero senza la decurtazione?
Cordiali Saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

--------------------------------------------------------
caro collega
non ho trovato i precedenti invii da lei fattimi. Probabilmente li ho
cancellati, per svista, insieme ai tanti che cancello perché mal posti o
non pertinenti. Le rispondo.
l'assegno ad personam si calcola come differenza tra la retribuzione totale
lorda attribuita, al momento del passaggio, nella precedente posizione
giuridica e quella
che compete nella nuova posizione, nel suo caso tra quella di ricercatore
confermato a tempo pieno e quella di professore associato non confermato.
L'ufficio non può riferirsi a retribuzioni diverse da quelle reali
attribuite al momento del passaggio. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 3 aprile 2011

nuova retribuzione ricercatori nel nuovo stato giuridico

Gentile prof Pagliarini,

senza retorica innanzitutto grazie per il suo prezioso contributo, il suo aiuto e il suo mettere a disposizione la sua profonda conoscenza.

Volevo un suo parere sulla seguente questione: ho maturato il triennio di conferma a Ricercatore a tempo indeterminato nel gennaio 2011, ora sono in attesa della conferma in ruolo, mi chiedevo se la riforma Gelmini apporta qualche variazione nel trattamento economico spettante ai ricercatori universitari.

Certamente tutti noi siamo interessati dalle restrizioni previste dal decreto ma in particolare per i ricercatori che devono essere confermati è previsto qualche ulteriore restrizione?



Grazie per la disponibilità,

un codiale saluto,



xxxxxxxxxxxxxxx


-----------------------------------

gentile dottoressa

lei è inquadrata in ruolo con lo stato giuridico antecedente quello della riforma Gelmini. Il nuovo quadro retributivo sarà noto quando saranno emanati i decreti delegati, alcuni entro luglio di quest'anno, altri entro gennaio dell'anno prossimo. E' prevista la possibilità di opzione per il passaggio al nuovo stato giuridico. Allo stato attuale non si sa nulla e non è possibile prendere alcuna decisione. Cordialmente

Alberto Pagliarini

pensionamento professori ordinari

Gentilissimo prof. Pagliarini!

La Sua grande competenza mi spinge a porrLe un quesito e la Sua immensa disponibilità mi facilita questo passo.
Sono un docente dellaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, chiamato dall'estero (area tedesca) il 1 marzo 2006 come professore di seconda fascia confermato in base al comma 125 dell'art. 17 della legge 127/1997, articolo che istituisce la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx In base ad una selezione comparativa della prima sessione 2008 (legge 210/1998) per un posto di professore di prima fascia M-PED/01, selezione che per i noti provvedimenti legislativi si è trascinato, nel mio caso anche per altre ragioni, fino all'ottobre del 2010, sono stato nominato professore straordinario di prima fascia a partire dal 1 maro 2011.
Il quesito è uno solo: Quando devo andare in pensione considerando che nell'anno accademico in corso compio 68 anni di età?

La ringrazio anticipatamente della Sua cortese risposta.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

------------------------------------------------------------------
caro collega
sarà collocato in pensione, d'ufficio, al compimento del 70° anno di età. L'anno potrà essere il 2013 o il 2014 secondo il mese in cui compie 70 anni, poiché il pensionamento decorre dal 1° novembre dell'anno accademico successivo al compimento dei 70 anni. Pertanto, se compirà i 70 anni in uno dei mesi di novembre o dicembre 2013, andrà in pensione al 30 ottobre 2014, se, invece, i 70 anni li compie in uno qualsiasi dei mesi antecedenti novembre 2013 andrà in pensione al 30 ottobre 2013. Cordialmente
Alberto Pagliarini