domenica 31 ottobre 2010

blocco triennale retribuzioni discriminazioni e penalizzazioni

Gentile professore,
le scrivo per esporle il mio caso e chiedere una delucidazione sul trattamento economico a seguito del DL.
Sono professore associato non confermato. Il mio triennio è scaduto il 31 marzo 2010 ma a seguito di un periodo di maternità nel 2008, la scadenza è stata spostata a settembre 2010. Al momento sono in attesa che il CUN nomini la commissione che valuterà la mia conferma. Gli uffici del mio ateneo mi hanno comunicato che se la risposta della commissione non arriva entro fine novembre il mio stipendio rimarrà bloccato a quello attuale fino al 2014. Mi chiedo: e l'aumento che io starei già maturando da aprile (sempre in caso di una reale conferma) verrebbe recuperato in qualche modo? Non si può parlare di discriminazione visto che altre persone che hanno a suo tempo preso servizio nel mio stesso giorno hanno già avuto la conferma e solo a causa di una maternità il mio trattamento sarà diverso?
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
il blocco delle retribuzioni per tre anni, applicato in modo indiscriminato a tutti produce ingiustizie, penalizzazioni e discriminazioni per alcuni. Le anticipo che scriverò ai ministri competenti e alla CRUI per segnalare le anomalie che una applicazione indiscriminata produce, nella speranza che una circolare apposita chiarisca le modalità applicative distinguendo i casi diversi di applicazione del blocco. In mancanza di una nota esplicativa le amministrazioni si atterranno alla lettera della legge che ha imposto il blocco. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento delle borse post dottorato nella ricostruzione di carriera

Gentile Prof. Pagliarini

leggendo i suoi interventi sul blog, ho appreso che, in teoria, gli
assegni di ricerca sarebbero valutabili ai fini della ricostruzione
della carriera.
Sono un Professore Ordinario e ho ottenuto la conferma nel 2004 ma,
nella valutazione dei miei servizi, è stata esclusa senza appello una
borsa di studio biennale che al tempo veniva chiamata "Borsa
Post-Dottorato".
Ora, poiché questa borsa di studio credo possa essere assimilabile ad un
assegno di ricerca, Le domando se si possa richiederne la considerazione
ai fini della ricostruzione della carriera. Nel caso questo sia
possibile, come si deve procedere?

Grazie di cuore del tempo che vorrà dedicarmi.

Cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
l'assegno di ricerca nella ricostruzione di carriera è ormai riconosciuto
da molte sedi, non da tutte, pur essendosi espressi favorevolmente il CUN,
il MIUR, il Ministero dell'Economia, l'INPDAP, le Avvocature Generali di
Pisa e Brescia e anche una recente sentenza favorevole al ricorrente del TAR
Campania. Per le borse di studio post dottorato, a mio avviso riconoscibili
come l'assegno di ricerca, nessuna sede ha posto un quesito ai predetti
organismi istituzionali. Io ho sempre suggerito di fare specifica domanda di
riconoscimento nella speranza che qualche sede produca un quesito. Da quanto
mi risulta sinora ciò non è accaduto. Se fossero in tanti della stessa sede
a farne richiesta probabilmente l'amministrazione sarebbe costretta a porre
un quesito comunicando agli interessati di averlo posto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

età pensionabile e diritti acquisiti

Caro collega
complimenti per la competenza mostrata e per la cura e l'affetto con cui segui le sorti del bistrattato e disastato nostro mondo universitario.
Riguardo all'età pensionabile degli associati se venisse abrogato il comma 17 della 230/05, cosa succederebbe a chi ha già ottenuto con decreto rettorale di essere inquadrato nel regime previsto dalla suddetta legge (cioè di andare in pensione a 70 anni con "salvaguardia dell'anzianità acquisita"); varrebbe cioè il principio del "diritto acquisito"?
Grazie e cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
leggi sulla rubrica "l'esperto risponde" la risposta da me data il 4/10/2010 ad una domanda sul pensionamento. Nell'attuale situazione e con i precedenti legislativi e giurisprudenziali che hanno intaccato più volte i cosiddetti "diritti acquisiti", un decreto rettorale può essere facilmente annullato da una legge o dalla stessa amministrazione che lo ha emanato. Cordialmente
Alberto Pagliarini

liceità modifiche statutarie

Gentilissimo Prof. Pagliarini

ricorro a Lei per un quesito che riguarda la liceità di alcuni aspetti
che riguardano in nuovo statuto in vigore presso la mia Università
(xxxxxxxxxxxxxxx).

Da circa un anno, l'attivazione del nuovo statuto ha portato
all'unificazione dei Dipartimenti e delle Facoltà in alcune entità
denominate Scuole, che assommano in sé le prerogative delle precedenti
istituzioni.
Inoltre, i Consigli di Classe sono stati aboliti, affidando la gestione
degli aspetti della didattica a dei responsabili (Presidenti) SCELTI dal
Direttore della Scuola e NON ELETTI.
Inoltre, le scelte della didattica non vengono condivise se non a
livello dei Consigli di Scuola (che di fatto, come si sa, si limitano in
genere a ratificare).

Ora, ho il sospetto che la gestione degli ex-Consigli di Classe, che ho
appena descritto, non sia conforme al quadro normativo generale.
A quanto ne so, non mi sembra sia legittimo un Presidente di Classe non
eletto dall'assemblea.

Potrebbe aiutarmi a ricostruire il quadro normativo di riferimento, e
potrebbe gentilmente darmi un suo parere?
Le sarei immensamente grata, non è facile trovare un esperto in grado di
districarsi entro la legislazione universitaria.

Grazie di cuore.

Cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
con la legge 168/89 le università godono dell'autonomia organizzativa,
contabile, finanziaria attuata mediante Statuto e e regolamenti approvati
dal ministero. Con successive leggi l'autonomia si è ulteriormente
rafforzata ed estesa. Le università possono aprire, chiudere o accorpare
facoltà, dipartimenti, corsi di studio dandone una organizzazione
regolamentare anche per quanto attiene la nomina dei responsabili delle
strutture, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge citata e
da successive. E' difficile pensare che una sede modifichi lo Statuto
ignorando, o in evidente contrasto con i principi generali fissati dalle
leggi. Se ciò avvenisse le decisioni assunte potrebbero essere facilmente
impugnate dal Ministero o dalla magistratura amministrativa. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assegno ad personam a ricercatore non confermato

Gentile Professore,
anzitutto la ringrazio per le informazioni prezione che mi ha fornito alla
precedente istanza del 27 giugno 2010 (domanda e sua risposta sono in
calce al presente messaggio).
Tuttavia su tale tema avrei bisogno di un approfondimento .
L'assegno ad personam che mi spetta entrando nel ruolo della docenza
universitaria con provenienza scuola secondaria, è immediatamente liquidabile da parte della amministazione o devo attendere la conferma? Mi spiego meglio, l'assegno a personam mi spetta anche nel periodo in cui mi trovo nell stato di ricercatore non confermato?
Grazie della disponibilità, cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

domenica 27 giugno 2010


Gentile Professore,
sono un docente di ruolo della scuola secondaria pubblica da 10 anni e ho
vinto nel febbraio 2009 un concorso da ricercatore presso l’università non
statale Unitelma Sapienza. Dal primo settembre 2010 prenderò servizio
presso detta università e volevo porLe il seguente quesito:
La retribuzione annua prevista per un ricercatore non confermato è di €
23411,72 (retribuzione iniziale), la mia retribuzione annua presso la
scuola dove sono di ruolo è più alta (circa 26.000€). Ho diritto a mantenere lo
stesso livello retributivo? Un mio collega trovatosi nella stessa situazione ha
mantenuto lo stesso livello retributivo ma la sua assunzione era presso
una università statale. E’ la stessa cosa? Quel è la legge che sancisce tale
diritto?
Grazie della disponibilità, Distinti Saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
ritengo valide, anche nel suo caso di nomina in una università non
statale, le leggi 537/93 e 370/99 che regolamentano l'assegno ad personam. Poichè
entra nel ruolo della docenza universitaria con provenienza scuola
secondaria, l'assegno attribuito è riassorbibile in forza del comma 5
della legge 370/99. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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caro dottore
l'assegno le compete dal momento dell'inquadramento come ricercatore non
confermato. Occorre documentare all'amministrazione il suo precedente
servizio e la relativa retribuzione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

dubbi su chiamata e retribuzione

Gentile professor Pagliarini,


sono dal 1983 docente di ruolo nelle scuole medie superiori, e, a seguito di una ventennale produzione scientifica che ho portato avanti nonostante gli oneri scolastici, nella primavera scorsa sono finalmente riuscita a vincere un'idoneità a professore di seconda fascia.
Dalle prime esplorazioni effettuate per cercare di ottenere una "chiamata", ho dedotto che si tratta di un'impresa ardua quasi quanto vincere il concorso stesso, nonostante le cospicue agevolazioni per chiamate di idonei non strutturati riconfermate nell'art. 5 del FFO 2010.


Mi si presenta ora la possibilità di sostenere con buone possibilità di successo un concorso per ricercatore nella stessa area disciplinare in cui ho conseguito l'idoneità di II fascia, e mi rivolgo alla sua straordinaria competenza per risolvere alcuni dubbi:


1) il trattamento economico previsto attualmente per un ricercatore sarebbe per me fortemente penalizzante? Il mio stipendio attuale si aggira sui 1.800 euro netti;
2) l'aver conseguito l'idoneità di II fascia quando non ero ancora incardinata nei ruoli dell'Università, comporterebbe ancora la possibilità - una volta divenuta ricercatrice - di essere chiamata come associata con le agevolazioni previste dal FFO (sempre che in futuro siano riconfermate)?
3) più in generale, esiste - statisticamente parlando e alla luce dei futuri rivolgimenti strutturali - la possibilità che un ricercatore in possesso dell'idoneità di II fascia non riesca a sfruttarne il valore e a passare di grado?


Perdoni l'eventuale ingenuità di queste domande, ma non riesco a capire quale possa essere la cosa giusta da fare, salvaguardando dignità professionale e retributiva, in una situazione come la mia.
Le sarò pertanto infinitamente grata se mi aiuterà a orientarmi nell'individuare la scelta più opportuna.
Con la più viva cordialità
xxxxxxxxxxxxxx


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gentile collega
rispondo ai suoi dubbi. La retribuzione iniziale di ricercatore non confermato è inferiore, non di poco, alla sua attuale retribuzione nella scuola. All'atto dell'inquadramento come ricercatore non confermato ha diritto ad un assegno ad personam pari alla differenza tra la sua attuale retribuzione lorda pensionabile e quella che le competerà come ricercatore non confermato. L'assegno è riassorbibile con i futuri miglioramenti economici cioè l'aumento annuale ISTAT, l'aumento dopo il primo anno con attribuzione del 70% della retribuzione annua lorda dell'associato non confermato alla prima classe retributiva, l'aumento del 2,5% dopo due anni del triennio di conferma. In effetti, per tre anni, manterrà più o meno invariata la sua retribuzione. Utilizzando le mie tabelle retributive potrà avere un quadro quasi esatto dell'andamento della sua retribuzione, prevedendo un aumento annuale ISTAT del 2%. L'idoneità a professore associato resterà valida anche nella nuova posizione di ricercatore. Le difficoltà di chiamata come associato resteranno quasi invariate salvo che la sua facoltà, disponendo del budget, nei limiti del blocco della chiamate imposto dalla legge, non decida di effettuare la chiamata. Nell'attuale caos politico-legislativo è difficile fare una qualsiasi previsione sul futuro. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 18 ottobre 2010

arretrati ricostruzione carriera

Gent.mo Professore,
La ringrazio per le preziose informazioni che fornisce nella sua rubrica e Le chiedo un parere sulla seguente situazione.
Insieme a diversi altri colleghi ricercatori siamo stati immessi in ruolo con concorso riservato ai tecnici laureati, L.4/99, ed abbiamo ottenuto dopo anni la ricostruzione di carriera in seguito alla sentenza n. 191/2008 che riconosceva il servizio prestato in qualità di tecnico laureato. Ovviamente abbiamo ricevuto apposito decreto di ricostruzione, con l'indicazione degli stipendi che ci spettavano sin dall'ingresso in ruolo. Tuttavia, a distanza di oltre due anni dalla sentenza, non ci sono stati ancora corrisposti gli arretrati.

Le domande che Le pongo sono 3:
1) è necessario fare istanza all'Amministrazione?
2) vi è il rischio di perdere le somme che ci spettano se non interveniamo con un sollecito?
3) queste somme sono a carico dell'Amministrazione o del MIUR ?

La ringrazio sentitamente
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------------------------------------------caro collega
le somme dovute sono a carico dell'amministrazione che, per difficoltà di cassa e di bilancio, non le paga così come non paga arretrati ISTAT ed altri emolumenti a tutti i docenti. Prima o dopo l'amministrazione pagherà ma è consigliabile inviare una lettera al rettore richiamando il decreto che stabilisce quanto dovuto e sollecitandone il pagamento. Cordialmente
Alberto Pagliarini

trasferimento e budget

Gent.mo Professore,
le scrivo per porle una domanda a cui non sono ancora riuscito a dare una risposta univoca.
Sono un ricercatore confermato che opera in una sede sita in una regione diversa da quella dove risiedo. Ho la possibilità di "tornare a casa" attraverso un concorso per trasferimento utilizzando l'istituto della mobilità. La domanda che volevo porle è se l'Università, dove lavoro attualmente, ha potere di veto sul mio eventuale trasferimento e se il budget "mi segue" al 100% o in quale percentuale.
La ringrazio per il fondamentale lavoro che svolge e le porgo distinti saluti

xxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'università non ha potere di veto sul trasferimento regolarmente vinto. Ricupera un posto con relativo budget. La sede che ha bandito il trasferimento ha già la copertura finanziaria per il posto messo a concorso. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ancora su chiamata e presa di servizio

Gentile prof. Pagliarini

ha idea di quanto tempo un vincitore di concorso (associato) chiamato senza presa di servizio resta vincolato alla chiamata dell'università che lo chiama? Quando invece può essere chiamato da altri (che gli fanno/non fanno prendere servizio)? E quali sono i riferimenti alle leggi?

La ringrazio moltissimo


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caro collega
legga sul mio blog nella rubrica "l'esperto risponde" la risposta data poco fa ad analoga domanda fatta da altra collega. Cordialmente
Alberto Pagliarini

chiamata presa di servizio e procedure illegali

Gentile Prof. Pagliarini

come anche altri, non ho capito come postare direttamente nel suo blog.
Le spiego perciò via mail la mia delicata situazione alla quale non ho
trovato risposta leggendo post simili.
Ho vinto un concorso da associato in un'altra sede. Mi chiamano ora ma
la presa di servizio sarà fra circa un anno. Poiché sono ovviamente
intenzionati a non perdere un nuovo posto, trasmetteranno al MIUR la
chiamata pur a grande distanza dalla presa di serivzio.
Per quanto tempo è vincolante una chiamata di un idoneo da parte
dell'università che ha bandito prima della presa di servizio?
La mia università infatti, che pure non potrebbe garantire una presa di
servizio immediata, sarebbe ben felice di chiamarmi una volta decaduto
il vincolo della chiamata dell'ateneo banditore di concorso. E sarei
felice anch'io.

Grazie mille, cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
la chiamata è legittima se fatta entro 60 giorni dalla conseguita idoneità.
A rigore la presa di servizio si effettua subito dopo la chiamata. Purtroppo
in molte sedi per motivi finanziari e di bilancio si posticipa anche di
oltre un anno la presa di servizio rispetto alla chiamata, comunicando al
MIUR chiamata e presa di servizio con notevole ritardo. Ciò danneggia non
solo il docente chiamato ma anche l'altro idoneo che non può essere chiamato
da quella o altra facoltà. E' evidente l'illegittimità di tale procedura
rispetto al disposto della legge 230/98 che all'art. 2 stabilisce la
possibilità per l'università di nominare in ruolo, previa delibera motivata
assunta dalla Facoltà, uno dei due idonei, entro 60 giorni dalla data di
accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore. La
nomina in ruolo comporta non sola la chiamata ma l'avvenuta presa di
servizio. L'illegalità è totale poiché nessun regolamento di Ateneo,
previsto dalla stessa legge 230/98, può prevedere una procedura difforme da
quella fissata dalla legge. Non c'è e non ci può essere, quindi, risposta
alla sua domanda: quanto tempo può intercorrere tra la chiamata e la presa
di servizio. Il decreto rettorale della nomina in ruolo, previsto dalla
legge, può essere emanato solo dopo la chiamata e l'avvenuta comunicata
presa di servizio da parte della facoltà. Per Il docente chiamato vi sono
due possibilità: 1) accetta tacitamente il differimento della presa di
servizio rispetto alla chiamata, per opportunismo e quieto vivere; 2)
denuncia alla magistratura e al MIUR l'illegale comportamento
amministrativo-procedurale messo in atto dall'università chiamante, cosa
sinora mai accaduta. La denuncia, ovviamente, potrebbe anche essere fatta
dall'altro idoneo non chiamato che, per effetto della predetta illegalità,
si vede preclusa la possibilità di essere chiamato da una qualsiasi altra
facoltà. L'università così com'è è una autentica Babele
amministrativo-procedurale in cui la correttezza, la trasparenza e la
legalità degli atti sono superate e coperte da interessi e opportunismi
privi di qualsiasi etica. Occorre veramente una seria riforma per riportare
le università sul binario della legalità. Una riforma che conceda una
totale autonomia che consenta alle università di darsi regolamenti per le
assunzioni, i doveri e i diritti dei docenti assunti e le retribuzioni a
questi connesse; in altre parole l'anacronistico stato giuridico, ormai di
fatto inesistente, dovrebbe essere eliminato poiché incompatibile con la
totale e piena autonomia delle sedi che, con ciò, si assumono la piena
responsabilità di tutti gli atti. Lacci e laccioli ministeriali dovrebbero
sparire, incompatibili con l'autonomia. Resta fermo il principio che
l'università svolge un servizio pubblico e, per ciò stesso, deve essere
finanziata dallo Stato che si limita a controllare e valutare la
produttività del servizio, legando a questa l'entità dei finanziamenti.
Tutti i mali e gli sprechi dell'attuale università degradata sparirebbero.
E' quanto vado dicendo e scrivendo da diversi lustri senza essere ascoltato
perché è molto difficile sradicare i diffusi enormi interessi interni
all'istituzione. Qualsiasi riforma non cambierà nulla se è solo di facciata
e non è radicale e veramente liberale. Cordialmente
Alberto Pagliarini

concorsi non banditi ricorso contro il MIUR

Gent.mo Prof. Pagliarini
le pongo il seguente quesito che interessa sia me personalmente che i
colleghi del mio settore scientifico disciplinare (SECS-S/02), ma che
credo interessi colleghi di altri settori poco "popolosi".
Nel settore SECS-S/02, l'ultimo concorso di II fascia è stato bandito
nella I sessione 2004 (è stato bandito un solo concorso in Italia,
Università Mediterranea di Reggio Calabria), mentre l'ultimo concorso di
I fascia è stato bandito nella II sessione 2001 (è stato bandito un solo
concorso in Italia, Università di Messina, allora il settore era
denominato S01B).

D'altra parte l'/ /ART.1/ /della legge 4 novembre 2005, n. 230, che
credo tuttora sia in vigore, cita

[ /...
le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono
conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna
fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle
università, incrementato di una quota non superiore al 40
per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo
restando che l'idoneità non comporta diritto
all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per
l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi
idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni
giudicatrici; *per ciascun settore disciplinare deve comunque essere
bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per
ciascuna fascia*;/
....]

Mi rendo perfettamente conto che oggi la situazione è molto confusa e
che qualora venga approvato il DDL Gelmini, cambierebbe drasticamente lo
scenario. Ma sic stantibus rebus cosa lei pensa si possa fare? E'
possibile avviare un'azione legale nei confronti del MIUR, affinché si
rispetti la legge?
La saluto con viva cordialità e la ringrazio anticipatamente.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
le università non hanno potuto bandire concorsi perché non sono mai stati
emanati i decreti legislativi attuativi della legge 230/2005, uno dei quali
è previsto nel comma 5, punto 1) da lei citato. La legge è tuttora valida
ma in gran parte non applicabile. Non esiste, quindi, alcun motivo per una
azione legale nei confronti del MIUR. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sentenza TAR Campania riconoscimento assegni ricerca

Prof. Pagliarini,

sarebbe utile avere i riferimenti alla sentenza del TAR della Campania, in modo da poterla citare in sede di rivendicazione di quello che ormai è un diritto innegabile.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
entri sul sito sotto riportato, troverà la sentenza del TAR Campania. Cordialmente
Alberto Pagliarini


http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%202/2007/200703074/Provvedimenti/201016962_01.XML

riconoscimento assegni di ricerca

Caro Prof. Pagliarini,

le invio l'URL di una sentenza del TAR della Campania favorevole ad un docente che ha fatto ricorso per il mancato ricoscimento
degli assegni di ricerca ai fini della ricostruzione della carriera, sentenza che credo possa essere utile anche ad altri.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%202/2007/200703074/Provvedimenti/201016962_01.XML

Ad integrazione di quanto le avevo chiesto nell'email precedente, a questo punto le volevo chiedere se devo necessariamente ricorrere
al tar entro un termine prefissato o se posso evitare per il momento le vie legali e chiedere al rettore la revisione del drecereto rettorale
e in tal caso se i termini per ricorrere al tar si prolungano.


Grazie per la disponibilità
cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-------- Messaggio originale -------- Oggetto: Ricostruzione carriera, assegno di ricerca
Data: Mon, 04 Oct 2010 17:26:59 +0200
Mittente:
A: Alberto Pagliarini



Caro Prof. Pagliarini,

approfitto della sua gentilezza per porle un'ulteriore domanda.
Sono un professore associato confermato dell'Università di Siena. Ho fatto
domanda di ricostruzione della carriera includendo un assegno di ricerca
di cui sono stato titolare.
Ho di recente ricevuto la lettera contenente copia del decreto rettorale
che descrive la ricostruzione della mia carriera,
da cui è stato escluso l'assegno di ricerca. Tale tipo di risposta era
sostanzialmente attesa,
perchè l'ateneo di Siena è una di quelli che ancora non riconoscono gli
assegni di ricerca.

Stavo valutando il da farsi e mi sarebbe utile sapere se ci sono dei
termini perentori entro cui occorre/conviene fare ricorso
in qualche forma o intraprendere qualche azione legale. Di fatti, se non
fossi legato a dei termini temporali preferei attendere
per valutare come l'ateneo intende affrontare la questione, che in
passato era stata posta anche da altri colleghi, anche alla luce del
fatto che
a breve entreranno in carica un nuovo rettore e un nuovo direttore
amministrativo.


Grazie
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
La ringrazio per la sentenza inviatami. I decreti rettorali possono essere impugnati entro 60 gg.
Le suggerisco di scrivere al rettore allegando anche la sentenza del TAR Campania.
A tutti i pareri favorevoli rilasciati da vari organismi si è recentemente aggiunto anche quello dell'Avvocatura Generale dello Stato di Brescia.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 11 ottobre 2010

vanno riconosciuti gli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera

Caro Prof. Pagliarini,

approfitto della sua gentilezza per porle un'ulteriore domanda.
Sono un professore associato confermato dell'Università di Siena. Ho fatto
domanda di ricostruzione della carriera includendo un assegno di ricerca
di cui sono stato titolare.
Ho di recente ricevuto la lettera contenente copia del decreto rettorale
che descrive la ricostruzione della mia carriera,
da cui è stato escluso l'assegno di ricerca. Tale tipo di risposta era
sostanzialmente attesa,
perchè l'ateneo di Siena è una di quelli che ancora non riconoscono gli
assegni di ricerca.

Stavo valutando il da farsi e mi sarebbe utile sapere se ci sono dei
termini perentori entro cui occorre/conviene fare ricorso
in qualche forma o intraprendere qualche azione legale. Di fatti, se non
fossi legato a dei termini temporali preferei attendere
per valutare come l'ateneo intende affrontare la questione, che in
passato era stata posta anche da altri colleghi, anche alla luce del
fatto che
a breve entreranno in carica un nuovo rettore e un nuovo direttore
amministrativo.


Grazie
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
diverse sedi, da più o meno tempo, riconoscono gli assegni di ricerca nella
ricostruzione della carriera. Al riguardo esistono diversi pareri
favorevoli: quello del CUN fatto proprio dal MIUR, quello del Ministero
dell'Economia e Finanze,
dell'INPDAP, delle Avvocature generali di Pisa e di Brescia, una recente
sentenza del TAR Campania favorevole al ricorrente. E' veramente incredibile
che ci siano sedi che si ostinano a non riconoscerli. Presumibilmente il non
riconoscimento è determinato da situazioni finanziarie che non consentono il
pagamento a tutti coloro che ne hanno diritto. Le suggerisco di scrivere al
rettore segnalando l'assurdità del non riconoscimento in presenza di tanti
pareri favorevoli e di tante sedi che li riconoscono. Un ricorso al TAR è
una inutile perdita di tempo e un aggravio per l'amministrazione
presumibilmente obbligata ad accollarsi le spese legali e giudiziarie. In
siffatta situazione il non riconoscimento si configura come un autentico
illegittimo sopruso burocratico-amministrativo. Correttezza e trasparenza
impongono che si dichiari il diritto al riconoscimento rinviando
l'attribuzione monetaria a situazioni di cassa che la consentano. Gradirei
conoscere il finale di questa assurdità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 4 ottobre 2010

pensionabilità associati con Moratti o Gelmini

Gentilissimo Prof. Pagliarini,

nel ringraziarla per il preziosissimo servizio da lei svolto con il
suo blog, vorrei approfittare del suo tempo per sottoporle la
seguente questione.
Sono un professore associato confermato, e stavo valutando
se optare o meno per il regime previsto dalla legge 230/2005.
Ho peró ho appreso che Il disegno di legge 3687/C (DDL "Gelmini") prevede,
nelle norme transitorie, l'abrogazione del comma 17, art. 1 della legge
230/2005,
che consentiva ai professori associati di andare in pensione a 70
anni, previa opzione per il regime fissato dalla legge.

In seguito a tale disposizione, da piú parti proviene l'esortazione
ad esercitare l'opzione prima che il DDL diventi legge.
Visto peró che viene abrogato non il comma che permette l'opzione
(ovvero il n. 19), ma quello che fissa l'etá pensionabile a 70 anni,
mi chiedo se l'abrogazione del comma 17 riporterebbe a 65 anni l'eta
pensionabile anche dei professori associati che hanno esercitato
l'opzione.

Tra l'altro, se cosí fosse, si rischierebbe il danno (pensione a 65 anni) e
la beffa (carico didattico frontale obbligatorio a 120 ore)?

La ringrazio, e la saluto cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
nella situazione politica, fluida e dagli sviluppi imprevedibili, non è
possibile consigliare una scelta tra l'opzione o no alla legge 230/05. Si
possono fare alcune considerazioni alle quali legare le proprie scelte.
Alcune sedi (tante), agli associati che hanno optato non hanno concesso i 70
anni ma 68 come età pensionabile per una forzata, a mio avviso,
interpretazione della norma sulla inclusione o no dei due anni di proroga in
ruolo, di fatto eliminata per i docenti poiché non concessa da quasi tutte
le sedi. I 68 sono diventati 65 con l'eliminazione del fuori ruolo, per gli
associati con il vecchio stato giuridico in seguito alla eliminazione sia
del fuori ruolo che dei due anni di proroga. Nel DDL Gelmini l'età
pensionabile e fissata in 70 anni per gli ordinari e 68 per gli associati.
Quindi per gli associati opzione e legge Gelmini portano a 68 l'età
pensionabile. Evidentemente per gli associati di queste sedi non si pone il
problema immediato dell'opzione, la potranno esercitare a favore del DDL
Gelmini se diventa legge. L'abrogazione del comma 17 della Moratti si è
resa necessaria nel DDL Gelmini proprio per fissare a 70 anni l'età
pensionabile degli ordinari e a 68 quella degli associati, avallando in tal
modo l'interpretazione forzata predetta, rendendo del tutto inutile
l'opzione e quindi , di fatto, rendendo non utilizzabile il comma 19 della
Moratti. Se il DDL Gelmini non dovesse diventare legge si potrà sempre
optare per la Moratti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 3 ottobre 2010

manovra 2010 fortemente penalizzante per ricercatori non confermati

Gentilissimo prof. Pagliarini,
il suo blog è una fonte inesauribile e il tempo da lei speso ha un
enorme valore e merita tutta la nostra gratitudine.
Ritorno sulla sua risposta alla mail del 2 giugno 2010 intitolata "Il
blocco retributivo penalizza fortemente i ricercatori non confermati".
Ci sono ulteriori sviluppi sulla questione e sul suo auspicio che
l'anomalia (stipendio ridotto del primo anno congelato per tre anni)
venisse sanata?

Grazie, cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
la situazione politica è estremamente fluida ed è difficile fare previsioni.
Il problema della forte penalizzazione dei ricercatori non confermati è
stato evidenziato e alcune dichiarazioni dei ministri Tremonti e Gelmini
lasciano sperare in interventi riparatori. In che misura e quando nessuno,
per ora, è in grado di dirlo. proprio per l'incerto evolversi della situazione
politica. Cordialmente
Alberto Pagliarini

aumento ISTAT 2010 e blocco triennale

Egregio Prof. Pagliarini
in primo luogo Le faccio i miei complimenti per il suo interessante blog, sempre ricco di risposte per chi come me ha poca dimestichezza con l'argomento. Le scrivo nella speranza di poter ricevere da Lei alcune delucidazioni relative alla tabella retributiva e al blocco degli stipendi a decorrere dal 1 gennaio 2011. Sono un ricercatore non confermato presso l'Università degli Studi di Bari, confrontando la tabella retributiva relativa al 2010 da Lei pubblicata nella primavera scorsa, ho notato una certa discrepanza tra le cifre della tabella e i dettagli contenuti all'interno del mio cedolino. Per il ricercatore non confermato al I anno (tale è la mia posizione), la sua tabella riporta uno stipendio iniziale di 1065 euro, mentre il mio risulta essere di 1033 euro, inoltre l'indennità integrativa speciale non è di 790 euro, ma bensì di 767 euro, ho notato alcune divergenze anche alla voce delle ritenute, alla fine il mio stipendio al netto risulta essere di circa 1311 euro e non di 1334, come da lei indicato nella tabella retributiva del 2010... Ho potuto constatare che anche altri colleghi ricercatori non confermati al I anno sono nella medesima posizione, come mai secondo lei c'è questa discrepanza? Ho un ulteriore quesito da sottoporle. Ho preso servizio come ricercatore il 1 dicembre 2009. Secondo le sue tabelle, mi corregga se sbaglio, il mio stipendio dovrebbe subire un netto aumento, in quanto lei indica per il ricercatore non confermato al 2 anno di servizio, uno stipendio di 1646 euro netti...Che cosa succederà con il congelamento delle retribuzioni a partire dal 1 gennaio 2011? Lo stipendio che percepirò nei tre anni consecutivi corrisponderà a quello percepito nel dicembre del 2010? Ma se, come recita il decreto, il computo della retribuzione "complessiva" del 2010 non può essere superato nel 2011, ciò significa che da gennaio 2011 percepirò di nuovo la retribuzione del 2010? Le chiedo questo perchè se calcoliamo lo stipendio "complessivo" di tutto il 2011 in base alla retribuzione del dicembre 2010 (1646 euro) questo supererebbe sicuramente lo stipendio "complessivo" del 2010 (11 x 1310 [11, mesi da gennaio a novembre] + 1 x 1646, [solo il mese di dicembre]).

La ringrazio per la gentile attenzione.

Cordiali saluti

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caro dottore
la sua amministrazione non ha ancora applicato l'aumento ISTAT 2010 del 3,09%. Pertanto, per lei, valgono le tabelle 2009 le cui voci retributive lorde coincidono con quelle del suo cedolino . Il totale netto può non coincidere per diversi motivi che sono spiegati nelle Precisazioni annesse alle tabelle. A dicembre 2010 le sarà attribuito l'aumento previsto al 2° anno e la retribuzione in godimento a dicembre resterà congelata sino a dicembre 2013. Cordialmente
Alberto Pagliarini

anomalia tra blocco retributivo per tre anni e riduzione 2,5% scatto biennale

Gent.mo Prof. Pagliarini,

Sono un docente ordinario a TP.

Nel ringraziarla per il Suo utilissimo lavoro Vorrei il suo parere sui seguenti tre
cedolini 2010 che allego.

Sono il cedolino di giugno, antecendento lo scatto biennale, e quello di luglio,
quando lo scatto è stato attribuito e quello di agosto ("a regime").

Premetto che ho chiesto a suo tempo lo scatto anticipato per la nascita di mio figlio
(nato il 2 agosto 2009).
L'amministrazione dell'Università mi ha con ritardo (marzo, ma con calcolo
degli arretrati) attribuito solo il 2,5% e non lo scatto dell'6%.
Questo comportamento delle amminstrazioni è stato già discusso in precedenti
mail sul Suo Blog.
Farò una specifica richiesta al Rettore ed eventualmente ricorso al TAR
(mi comunichi magari gli indirizzi dei colleghi in situazione similare).

I problemi che rilevo sui miei tre cedolini sono i seguenti:

1. l'indennità integrativa speciale è di 28,00 euro inferiore a quella segnalata dalle Sue tabelle
(902,5 invece che 930,47);
2. li viene applicato il blocco del 2,5% con decorrenza luglio 2010 per l'art. 69 della
legge 133/2008 (in questa maniera gli effeti del blocco del 2,5% si riverbereranno
per tre anni e mezzo; non sarebbe stato corretto
"compensare" l'incremento del 2,5% per la nascita del figlio con il blocco legge 133/2008?);
3. Anche considerando le varie addizionali regionali e comunali e le "decuratazioni" di cui ai punti
1 e 2 il mio stipendio netto a regime (Classe VII) è di Euro 3.74,45 e non di 3.807,21 (come si
giustifica tale differenza?).

Come capirà, visto il blocco previsto per i prossimi 3 anni degli stipendi universitari la questione è per me di particolare
importanza (le differenze complesive di stipendio superano i 200 euro netti al mese)

Che ne pensa? Cosa mi suggerisce di fare?

La ringrazio e la saluto cordialmente

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caro collega
nella sua sede non hanno adeguato la retribuzione con l'aumento del 3,09% del 2010. Pertanto valgono ancora le tabelle 2009 e non vi è differenza tra cedolino e tabelle nelle tre voci retributive. La congelazione per tre anni della retribuzione in godimento al 31/12/2010 si accavalla con la riduzione del 2,5% per 12 mesi dello scatto biennale maturato nel corso del 2010. E' una delle anomalie della manovra 2010 che produce l'effetto illegale di prorogare sino a dicembre 2013 la riduzione del 2,5% che, per legge, dovrebbe valere per 12 mesi. Le università dovrebbero fare un quesito al Ministero dell'Economia e Finanza sulla illegittimità di questa proroga forzata e chiedere se possono ripristinare l'aumento intero e non ridotto allo scadere dei 12 mesi, come sarebbe giusto e per me ovvio fare. Scriva al Rettore significando la circostanza sua e di altri colleghi e chieda che si inoltri il predetto parere. Io segnalerò la questione alle Associazioni sindacali della docenza anche nella mia veste di presidente della Commissione nazionale sindacale del CNU. Le voci retributive lorde riportate nelle tabelle sono esatte al decimillesimo di euro. Non sempre il totale netto coincide con quello dei cedolino per diversi motivi spiegati nelle Precisazioni allegate alle tabelle. Cordialmente
Alberto Pagliarini