lunedì 30 marzo 2009

modalità per la mobilità interna

Egregio professor Pagliarini,
stante la vigente legislazione universitaria,
puo' il senato accademico trasferira di imperio
un docente da una facolta ad un'altra, contro il volere della facolta' di origine?
Il regolamento della nostra universita; dice "sentito il parere delle facolta il senato delibera"
Se delibera in senso opposto, il senato sta forse violando
qualche norma di legge piu alta?

Grazie per ogni informazione che vorra darmi.
Cordiali saluti
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caro collega
per regolamento la mobilità interna di un docente può avvenire da una ad altra facoltà o intersede. Devono essere rispettate le procedure fissate dal regolamento: bando, domande, commissione di valutazione, giudizio della facoltà che ha bandito il posto per mobilità interna e proposta di nomina, decreto del rettore. Se la mobilità è da una ad altra Facoltà dell'ateneo occorrono tre anni di permanenza maturati nella facolta di provenienza, in caso contrario il nulla osta della facoltà alla mobilità. Se la mobilità è da una ad altra sede dello stesso ateneo è necessario il parere favorevole del senato accademico, senza altre modalità, oppure, per alcuni regolamenti il senato accademico delibera sentita la facoltà di provenienza. In quest'ultimo caso il parere della facoltà è obbligatorio ma non vincolante per il senato che può decidere il trasferimento anche con parere sfavorevole espresso dalla facoltà. Tutta la materia è regolata dal regolamento che ha forza di legge. Pertanto salvo che il regolamento non preveda necessariamente il parere favorevole della facoltà di provenienza, vi può essere la mobilità da una ad altra sede o senza parere della facoltà o con parere sfavorevole, secondo le regole fissate dal regolamento. I regolamenti sono stati emanati dalle sedi in attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge 210 /98. cordialmente
Alberto Pagliarini

rateazione recupero somme erroneamente corrisposte

Caro Professore,
mi permetto di disturbarla poiché questa mattina ho scoperto una novità alquanto sgradita.Sono ricercatore confermato presso l'Università di Catania, Facoltà di Architettura. Ho presoservizio, come non confermato, il 1 febbraio 2005. Essendo rientranto dopo un periodo (otto anni) trascorso presso Università straniere, avevodiritto al "bonus Tremonti" di riduzione Irpef, cosa che è regolarmente avventua.Purtroppo, per un disguido informatico, l'Università di Catania ha continuato ad effettuarela detrazione anche dopo il 1 gennaio 2008. Poiché la cosa è coincisa con il passaggio a ricercatoreconfermato (e continuando il mio stipendio a fluttuare mese dopo mese) io non mi sono resoconto dell'errore, né lo ha fatto chiunque altro nell'Amministrazione centrale della mia Università.Questa mattina ho stampato il cedolino del mio stipendio (che le allego come file pdf), scoprendo che il netto a pagare è di Euro 0,00000. E, stando alla Amministrazione centrale dell'Università di Catania, sarà così anche per il mese di aprile e quello di maggio. Volevo chiederle se è possibile che uno stipendio venga azzerato tout-court: che io sappia ciò non avviene nemmeno a seguito di pignoramenti ordinati dai tribunali!restando in trepidante attesa per la Sua risposta, la ringrazio infinitamente per l'attenzione. Cordiali saluti
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caro dottore
il Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 293 del 4/2/2008 ha fissato alcuni importanti principi in tema di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P. A. al proprio dipendente. Tra i principi vi è quello per cui l'amministrazione deve disporre il recupero con modalità idonee a non incidere negativamente sul dipendente stesso autorizzando una rateazione delle somme dovute. Esiste una ampia giurisprudenza per cui non si può effettuare il recupero incidendo negativamente sulle esigenze di vita del debitore. Pertanto faccia domanda al rettore citando la predetta sentenza e chiedendo la rateazione del dovuto nella forma più ampia possibile. La domada deve essere accolta.
cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 26 marzo 2009

aspettativa ricercatore per nuovo posto alla UE

Gentile Prof. Pagliarini,
la mia situazione è la seguente: sono ricercatore non confermato,ed ho vinto un concorso per una posizionea tempo indeterminato presso la Commissione Europea (una delleIstituzioni della UE).Le scrivo per sapere se, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80,posso essere posto in aspettativa senza assegni.La ringrazio del tempo che dedica a rispondere ai vari quesiti che levengono posti, e per la chiarezza delle risposte.Cordialmente
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caro dottore
come ricercatore non confermato non credo abbia diritto all'aspettativa senza assegni in applicazione dell'art.13 del DPR 382/80. Al più può chiedere l'aspettativa senza assegni per il periodo di prova per il nuovo posto che va a ricoprire. Ciò è previsto dall'art. 14 dello stesso DPR , nel caso in cui un professore o ricercatore passa ad altra amministrazione statale o pubblica. L'amministrazione potrà decidere di estendere o no la possibilità offerta dall'art. 14 anche per un posto ricoperto nella UE. Se dovessero concederla il triennio di conferma si allunga di un periodo pari a quello dell'aspettativa. Provi a fare domanda al rettore. Se la risposta è negativa dovrà fare una scelta: o UE o dimissioni da ricercatore. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 25 marzo 2009

affidamento incarichi didattici

Gentile Prof. Pagliarini,
le scrivo per chiederle se una Facoltà può affidare corsi a docenti afferenti ad altre Facoltà, in modo diretto (cioè inviando la lettera di incarico direttamente al docente di interesse) e senza passare per il Consiglio di Facoltà della Facoltà di afferenza del docente o senza interpellare altro organo superiore di Ateneo.La ringrazio per il suo tempo e le sue risposte.


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caro dottore
la mia risposta è: no. Gli affidamenti devono essere fatti nel rispetto delle procedure previste nei regolamenti di ateneo e di facoltà. Chiunque in facoltà può sollevare la questione e chiedere chiarimenti e giustificazioni. cordialmente
Alberto Pagliarini

concorso revocato

Gent. prof. Pagliarini,
la ringrazio per la grande disponiblità nel rispondere.Il mio quesito riguarda la revoca di un concorso per associato, bandito nel Maggio 2008, per cui avevo fatto domanda.Dovendosi rispettare l'obbligo di presentare non più di 5 domande per associato nell'arco dell'anno, decadendo una delle valutazioni, mi trovo nalla situazione (e immagino altri) di non aver potuto presentare tutte le domande concessemi. Con evidente danno.E' possibile impugnare la decisione di revoca, ed eventualmente far svolgere comunque il concorso (l'Ateneo che bandisce non sarebbe obbligato a chiamare un eventuale vincitore)? Il dubbio mi sorge anche in considerazione del termine di 15 giorni che mi viene dato per "presentare osservazioni in merito al predetto procedimento".Come minimo intenderei scrivere all'Ateneo in questione che desidero comunque che il concorso venga svolto. Cosa mi suggerisce? Cordialità
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gentile dr.
la facoltà non è obbligata a chiamare l'idoneo o uno degli idonei. Pertanto se non c'è la certezza della chiamata, perché non vi è copertura finanziaria o la facoltà ha maturato altre esigenze o per altri motivi, è inutile costringere la facoltà a bandire. Si inimica l'intera facoltà senza alcun risultato. cordialmente
Alberto Pagliarini

dottorato e borsa Erasmus

Buongiorno
le scrivo per chiedere una precisazione riguardo alla partecipazione come dottoranda al progetto erasmus. Sarei interessata a un periodo in Francia, luogo dove si svolge la maggior parte della mia ricerca. Il Dipartimento dove svolgo il dottorato propone una "borsa" di 230 euro mensili per un Erasmus di cinque mesi, riservato ai dottorandi, in un' università francese. Quanto a me, sono dipendente pubblico e prenderei l'aspettativa retribuita a partire dal secondo anno di dottorato. Non usufruisco di borsa di studio relativa al dottorato. Potrei però, pur essendo in aspettativa pagata, usufruire della borsa prevista per gli "erasmiani"? Grazie, con i migliori saluti
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-------------------------------------------------------------------------------------------------gentile dottoressa




ritengo possa usufruirne. La borsa aggiuntiva a quella di dottorato è per il periodo svolto all'estero a compenso delle maggiori spese da sostenere. Tali spese sussitono anche per chi invece della borsa per il dottorato usufruisce dell'aspettativa retribuita. cordialmente
Alberto Pagliarini

calcolo assegno ad personam

Gent.mo Prof. Pagliarini
le trarsmetto l'unita nota con la speranza di poter ottenere un suo autorevole parere. Distinti satuti. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gent.mo Prof. Pagliarini, dopo averla ringraziata per l’importante servizio che svolge, le chiedo conforto sulle modalità di calcolo dello stipendio di un associato diventato ordinario:
01/12/2004
Prof Ass CL 14/01 Prof. STR. CL 0
Stipendio € 49.539,48 € 28.669,48
IIS € 8.736,89 € 9.191,36
Assegno Aggiuntivo € 7.717,86 € 6.615,31
TOTALE € 65.994,23 € 44.476,15

Assegno Personale € 21.518,08

01/12/2007 Ricostruz. di carriera
Prof Str CL 0/1 Prof. ORD. CL 4
Stipendio € 32.210,73 € 44.955,99
IIS € 10.074,80 € 10.255,95
Assegno Aggiuntivo € 7.251,15 € 9.668,21
Assegno Personale € 21.518,08
TOTALE € 71.054,76 € 64.880,15

Assegno Personale ricalcolato € 6.174,61

Le chiedo inoltre di sapere se esiste un documento che riepiloghi tutte le ritenute fiscali e previdenziali che si applicano agli stipendi dei docenti universitari con relativi riferimenti normativi. Grazie per la collaborazione che vorrà fornirmi. Cordiali saluti.
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caro collega
l'assegno ad personam è calcolato da alcune sedi prendendo a riferimento la retribuzione annua lorda su 12 mensilità, come nella tabella sovrastante. Altre sedi effettuano il calcolo su 13 mensilità, in modo, a mio avviso, corretto. L'assegno ad personam, calcolato su 13 mensilità sarebbe stato, nel suo caso, 23.219,67 durante il triennio di straordinariato, cioè maggiore di 1.701,59 euro annui lordi rispetto a quello da lei calcolato. Occorre ricordare che lo stipendio tabellare e l'IIS sono erogati per 13 mensilità, mentre l'assegno aggiuntivo per 12. Il calcolo su 13 mensilità avrebbe modificato anche l'assegno ad personam ricalcolato portandolo da 6.174,61 a 6.797,51 euro annui lordi pensionabili e non rivalutabili attribuiti sino alla fine della carriera.. Per quanto attiene le ritenute previdenziali, troverà indicazioni sulle precisazioni annesse alle mie tabelle retributive. Le ritenute fiscali sono quelle valide di anno in anno, utilizzate per la dichiarazione dei redditi. cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 21 marzo 2009

anno sabbatico alle cariche accademiche

Egr. Prof. Pagliarini,
Le scrivo per chiedere un suo parere sulla seguente questione. Un nostro docente, direttore di dipartimento, ha fatto richiesta per usufruire dell'anno sabbatico, ci chiede se può continuare a fare il direttore o se deve dimettersi. In attesa di un Sua cortese sollecita risposta, Le porgo cordiali saluti.
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Capo Settore Settore Personale Docente e Ricercatore
Università di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile Signora
l'art.17 del DPR 382/80 consente ai professori universitari la possibilità di far domanda per la concessione di un anno di "alleanza" o "anno sabbatico" per dedicarsi a esclusive attività di ricerca scientifica. I regolamenti di ateneo stabiliscono che l'anno sabbatico concesso debba essere svolto prioritariamente all'estero e la domanda per la concessione deve essere fatta, entro il mese di marzo o aprile, al Rettore, al Preside della Facoltà, al Direttore del Dipartimento e al Presidente del Corso di studio di appartenenza. Il Direttore del Dipartimento, sentito il Corso di studio, la Facoltà.sentito il Dipartimento e il Rettore sentita la Facoltà sulla compatibilità della concessione con il regolare funzionamento dell'istituzione, concede con decreto l'anno sabbatico. Sin qui la legge e la procedura di concessione. La legge e i regolamenti non prevedono, ovviamente per quanto dirò, alcuna eccezione. Pertanto qualsiassi professore può chiedere l'anno sabbatico, anche coloro che ricoprono cariche accademiche. La legge e i regolamenti non hanno, infatti, escluso queste ultime figure di docenti perché la norma ha carattere generale e l'esclusione di alcune figure dalla concessione, quali quelle di Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà o dello stesso Rettore, sono implicite nella stessa formulazione della legge, salvo dimissioni dell'interessato. La concessione, infatti, determinerebbe una evidente incompatibilità con la carica ricoperta; comporterebbe per l'interessato di far domanda a se stesso e di esprimere il parere su se stesso con evidente conflitto di interessi.Ritengo che la norma non poteva prevedere l'esclusione della concessione dell'anno sabbatico per le figure predette, perché i principi etici e deontologici, verosimilmente corredo di ogni professore universitario, non consentono alle predette figure di far domanda di concessione, salvo preventive dimissioni dalla carica ricoperta. A ben pensarci, è proprio vero, quanto ha scritto recentemente sul Corriere della Sera un collega ordinario di clinica medica a Bologna: . Ciò accade per la mancanza di responsabilità e di controlli nell'università e per quella esasperata deleteria autoreferenzialità ampiamente diffusa nel mondo accademico.
Alberto Pagliarini

domenica 15 marzo 2009

tabelle retributive

Caro Prof. Pagliarini,
ho visto che ha complilato uno schema con con le retribuzioni per il 2005-2006. Per caso ha qualcosa per il 2007-2009? Nel caso avesse questi dati in formato elettronico (xls, DAT, txt o qualsiasi altro formato) e non le crea disturbo inviarmeli ne sarei molto contento. Essendo uno statistico mi piacerebbe avere i dati. Buon lavoro
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caro dottore
sul mio sito http://xoomer.alice.it/alberto_pagliarini troverà le tabelle retributive dei docenti universitari aggiornate dal 2000 al 2008. cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 5 marzo 2009

differimento del 2,5%, art. 69 legge 133/08

Egregio Professore,
Ancora in merito al "differimento" (in realtà prelievo forzoso) del 2,5% sull'aumento stipendiale biennale (art. 69 legge 133/2008): la nostra amministrazione sta applicando erroneamente la norma estendendola anche all'assegno aggiuntivo di tempo pieno. Cosa dobbiamo fare? Ci tuteliamo facendo scrivere una lettera da un legale? Vale la pena aprire un contenzioso collettivo?Molte grazie in anticipo per il suo aiuto e un cordiale saluto.
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caro collega
molte sedi hanno applicato il differimento del 2,5% solo sullo stipendio tabellare che è l'unica voce retributiva sulla quale si applicano gli scatti automatici biennali. Per l'assegno aggiuntivo, nei primi anni in cui fu istituito furono previsti tre piccoli scatti limitati solo a quegli anni e solo alle prime classi retributive sino alla 5^. Dalla 6^ classe in poi l'assegno è stato sempre costante, come si evince anche dalle mie tabelle. Dal 1996 l'assegno aggiuntivo si rivaluta solo con l'aumento annuale ISTAT. Pertanto l'assegno aggiuntivo non può essere gravato del differimento del 2,5%, semplicemente perché l'assegno aggiuntivo non ha aumenti biennali da molti anni, li ha avuti solo per alcuni anni e solo sulle prime 5 classi retributive, esattamente sulla classe 1^, sulla 3^ e sulla 5^. Non so come abbiano applicato il differimento all'assegno aggiuntivo, comunque è illegale l'applicazione e non dovrebbe interessare minimamente le classi retributive dalla 6^ in poi. Si può far scrivere una lettera da un legale ma non conviene minimamente adire la via giudiziaria, sia per i costi e i tempi dell'azione, sia per la modesta entità del danno. cordialmente
Alberto Pagliarini

compatibilità per il tempo definito

Caro Prof. Pagliarini,
La ringrazio innanzitutto per l'ottimo aiuto che fornisce a tutti noi con Le sue risposte. Volevo chiederLe se la figura di professore associato a tempo definito e' compatibile con:
1) attivita' di amministratore condominiale (intesa a pagamento e per condomini diversi dal proprio)
2) apertura di una agenzia immobiliare
RingraziandoLa anticipatamente Le invio i piu' cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
ritengo che per il punto b) dell'art.11 del DPR 382/80 l'attività di amministratore di condomini sia compatibile con quella di docente a tempo definito. Se la Camera di Commercio che rilascia le autorizzazioni per l'agenzia immobiliare, include l'agenzia tra le attività commerciali, vi è incompatibilità, sempre per il predetto punto b). cordialmente
Alberto Pagliarini

opzione al regime della legge Moratti

Egr. Prof. Paglairini,
Una mia collega ed io, professori associati(confermati, a tempo pieno) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di xxxxxxxxxxxxx, vorremmo approfittare della sua cortese disponibilità e rivolgerle una domanda in merito alla L.230/05. Ci scuserà per la banalità, ma potrebbe sintetizzarci i pro ed i contro reali che possono derivare dalla opzione prevista dal comma 19 della L.230/05? Nel ringraziarla anticipatamente Cordiali saluti
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cari colleghi
le recenti normative hanno eliminato il fuori ruolo e l'obbligatorietà per le amministrazioni universitarie di concedere, a domanda, i due anni di proroga in ruolo. Pertanto, i professori associati senza i due anni di proroga e il fuori ruolo, vanno in pensione al compimento del 65° anno di età. Esercitando l'opzione per il regime della legge Moratti si acquisisce il diritto al pensionamento al compimento del 70° anno di età, per il comma17 della stessa legge.. Alcune sedi, però, con una interpretazione forzata del comma 17, ritengono di collocare in pensione i docenti associati in regime Moratti, al compimento del 68° anno di età, avendo deciso di non concedere ad alcuno i due anni di proroga in ruolo inclusi nei 70 anni. In sostanza le sedi che adottano la decisione suddetta collocheranno in pensione gli associati in regime Moratti al compimento del 68° anno, mentre le altre, cioè quelle che non adotteranno la decisione predetta, al 70° annodi età. L'opzione comunque conviene perché comporta l'elevazione dell'età pensionabile dal 65°al 68° a al 70° anno. Per quanto attiene gli obblighi didattici e le 120 ore di didattica frontale con il regime Moratti, nulla cambia, poiché la gran parte delle sedi hanno autonomamente esteso il predetto obbligo a tutti i docenti del vecchio e nuovo regime. I compensi aggiuntivi previsti nel comma 16 della predetta legge, non possono essere appllicati, in mancanza di un decreto attuativo mai emanato. Pertanto, anche questo eventuale vantaggio economico resta lettera morta. La decisione di optare per il regime Moratti, resta quindi legata solo all'aspetto pensionistico. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 4 marzo 2009

pubblicizzazione informatica degli atti concorsuali

Gentile Prof. Pagliarini,
quale Responsabile del procedimento delle procedure di valutazione di I e II fascia Le chiedo quanto si è tenuti a pubblicizzare gli atti di una procedura (giudizi individuali e collegiali e relazione finale) in internet a cui, naturalmente, può accedere chiunque. La ringrazio anticipatamente.
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Responsabile Ufficio Personale DocenteUniversità degli Studi di xxxxxxxxxxxxxxx


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gentile dottore
ritengo che anche ai concorsi universitari di comparazione valutativa di 1^ e 2^ fascia possa applicarsi il disposto degli artt. 1 e 2 del D.P.R 352/1992 e in particolare il comma 3 dell'art. 2 citato che prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di realizzare il diritto di accesso agli atti, nel caso specifico concorsuali, con la pubblicazione degli stessi, utilizzando anche strumenti informatici.
Una amministrazione universitaria che voglia rendere trasparenti i concorsi può benissimo utilizzare la predetta forma di pubblicizzazione degli atti concorsuali. A mio avviso la predetta procedura dovrebbe essere "normale routine", per contrastare e ridurre le possibili devianze. cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 3 marzo 2009

riscatto anni di laurea

Gent.mo Prof. Pagliarini,
La ringrazio per la sua risposta e per la sua disponibilità.
Le descrivo la mia situazione al fine di valutarela convenienza del riscatto laurea.Sono nata il 24/10/1973.Mi sono laureata il 15/07/1997. Dopo la laurea hoavuto una borsa di studio della Comunità Europeanon riscattabile (dal 16/07/1997 al 31/12/1999).Negli anni 2000-2001-2002 ho fatto il Dottoratodi Ricerca con gestione separata all'INPS.Nell'anno 2003 ho avuto un Co.co.co. (contributi INPS).Dal 01/01/2004 ho preso servizio come RicercatoreUniversitario. Ho avuto la conferma dopo i 3anni, quindi a partire dal 01/01/2007 sono Ricercatore confermato.Ho presentato domanda di riscatto ai finiprevidenziali degli anni di laurea per la duratalegale del corso di studi: 5 anni. La domanda diriscatto è stata fatta il 16/05/2006 e a giornidovrebbero arrivarmi i "famosi" conteggi.Le chiedo se mi convenga riscattare gli anni dilaurea e quale tipo di vantaggi potrei avere nell'accettare.Le chiedo inoltre se la cifra può essere detraibile fiscalmente.Sto già riscattando gli anni di laurea ai finidella buonuscita. Nel 2006 la mia Amministrazionemi disse che non potevo riscattare ai fini dellabuonuscita gli anni di dottorato mentre ora mihanno detto che posso....credo che mi convenga riscattarli.In attesa di una Sua cortese risposta, Laringrazio e Le porgo cordiali saluti.
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gentile dottoressa
le conviene riscattare gli anni di dottorato ai fini della buonuscita. L'onere del riscatto sarà ampiamente compensato da tre anni in più di buonuscita.L'età di pensionamento per i ricercatori è ormai fissata al compimento del 65° anno, non potendo ormai usufruire, in gran parte delle sedi, dei due anni di proroga in ruolo. A quell'età lei avrà maturato 35 anni di servizio. Diventando professore associato, non avrebbe alcun vantaggio ai fini dell'età pensionabile che tende, anche per gli associati, ad attestarsi al compimento del 65° anno di età.Pertanto, ritengo conveniente riscattare i 5 anni di laurea, potendo maturare, in tal modo, 40 anni di servizio all'età di pensionamento. Con le nuove norme in vigore ha anche il vantaggio di diluire l'onere in 10 anni (120 mesi) senza interessi e di detrarre totalmente dal reddito, ai fini fiscali, l'onere annuale di riscatto. Inoltre, per esigenze personali future, potrà anticipare il pensionamento sino a 5 anni prima dell'età pensionabile. cordialmente
Alberto Pagliarini