sabato 7 febbraio 2009

pensione e legge 230/05

Alberto,
la mail che mi hai mandato circa l'applicazione della pensione a 70 anni della L. 230 non aveva allegato e quindi non capisco come veniva interpretata dalla sede.
Qui a Pisa di fatto mandano in pensione gli associati che hanno optato per il ruolo della Moratti a 68 anni, cioè interpretando il fatto che i 70 anni valgono incluso il biennio opzionale, ed essendo questo negato dal nostro Rettore diventa automatico il pensionamento a 68 anche senza stare a chiedere alle persone se vogliono o meno i due anni in più.
Cosa ne pensi?
Grazie
Paolo

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caro Paolo
vengo a conoscenza, da quanto dici, di un'altra perla interpretativa delle norme vigenti in materia di età pensionabile, che ritengo priva di validità giuridica e facilmente impugnabile. Ciò rafforza la mia convinzione che mi porta a dire: lo stato giuridico dei docenti non esiste più, è stato sepolto dalle stesse università che dovevano rispettarlo e applicarlo. Il legislatore, con il comma 17 della 230/05, ha cercato di mettere ordine nella pletora delle età pensionabili esistenti, stabilendo un'unica età pensionabile, 70 anni, per tutti i professori ordinari ed associati inquadrati secondo le nuove norme e, con il comma 19 anche per quelli già in servizio che optano per il nuovo regime, conservando l'anzianità acquisita. Con il comma 18 ha stabilito che i 70 anni valgono anche per le funzioni assistenziali e primariali dei professori di materie cliniche, concedendo solo a questi la proroga in ruolo di due anni in applicazione dell'art. 16 del D.lgs.503/92. Proroga esclusa per tutti gli altri professori con il comma 17, nel quale è specificato che nel 70° anno di età è compreso il biennio di proroga. La specificazione si è resa necessaria per il legislatore, onde evitare, per questi professori, la richiesta dei due anni di proroga dopo i 70. In sostanza il legislatore ha fissato un'unica età pensionabile, 70 anni, per tutti i professori,compresi quelli clinici, ma concedendo solo a questi ultimi la possibilità di proroga in ruolo di due anni, non concessa agli altri. Se così non fosse, conseguirebbe l'assurdo giuridico di aver compreso nei 70 anni, ai professori clinici, i due anni di proroga di cui al richiamato art. 16, lasciando agli stessi la possibilità di chiederne altri due in applicazione dello stesso art. 16 della 530/92. Ovviamente consegue che ai professori inquadrati con il regime Moratti e a quelli che per tale regime hanno optato, con esclusione dei professori clinici, non sono applicabili le nuove norme per la concessione dei due anni di proroga in ruolo, fissate dall'art. 72 della legge 133/88, semplicemente perché costoro non hanno più diritto ai due anni di proroga Pertanto, I commi da 7 a 10 dell'art. 72 richiamato sono applicabili a tutti i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento richiamati nel comma 19 della 230/05 e ai professori clinici dianzi specificati. Questa perla interpretativa si aggiunge all'altra messa in atto da qualche sede che ha deciso di non accettare le domande di opzione per il regime Moratti e continua a inquadrare i nuovi docenti con il vecchio regime. Questa sede ritiene che la legge 230/05 non sia esecutiva, quindi non applicabile, poichè mancano alcuni decreti attuativi. Con questa decisione questa sede ha penalizzato i propri docenti, anche ai fini pensionistici. In Italia la libertà è veramente totale. Ogni università di questo Stato è libera di applicare o no le leggi dello Stato!. Un caro saluto
Alberto

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Caro Alberto,
ho letto con attenzione le tue osservazioni. Non sono convinto del tutto e voglio fare la parte del diavolo. La legge Moratti potrebbe essere interpretata nel senso che il comma 18, che permette il biennio in più ai medici, è applicabile al personale in servizio. Invece il comma 17, che fissa i 70 anni biennio incluso, vale per quelli nuovi. Quindi potrebbe non esserci contrasto. In sostanza quelli nuovi ci possono stare al massimo fino a 70 (sia medici che non!), mentre i soli medici già in servizio ci possono stare due anni in più. Addirittura il comma 18 avrebbe una portata ulteriore rispetto a quanto io avevo sempre pensato, perchè non solo concede ai clinici in servizio il biennio in più, ma dice espressamente che vanno comunque fino a 70 anni, mentre un associato ante-Moratti, che non sia clinico, va in pensione a 65. O sbaglio?
Che ne dici?
Paolo

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caro Paolo
ritenevo ovvia un'altra considerazione che non ho aggiunto a quelle già fatte. La formulo. Ammesso e noin coincesso che il legislatore abbia fissato con il comma 17 l'età pensionabile a 70 anni, includendo in questi e, quindi, concedendo i due anni di proroga ai professori in regime Moratti, non può il rettore con un decreto togliere i due anni di proroga concessi dal legislatore e pensionarli a 68 anni. Il rettore, per i commi da 7 a 10 dell'art. 72 della legge 133/08 può solo concedere o non concedere i due anni di proroga a coloro che hanno titolo a far domanda e può, anzi deve, annullare i decreti di concessione dei due anni, già emanati e ancora non applicati, e valutare la nuova domanda stabilendo se concedere o no la proroga. Altrimenti si verifica l'assurdo per cui ai docenti che hanno optato per la Moratti e ai quali lil legislatore ha concesso i due anni di proroga inclusi nei 70 di età pensionabile, il rettore di Pisa decide di togliere quanto concesso dal legislatore. Inoltre il comma 18, successivo al 17, riguarda, come il 17, il personale in regime Moratti e, specificamente i professori di materie cliniche che il legislatore ha voluto distinguere da tutti gli altri inclusi nel comma 17, per aver voluto concedere a questi e, solo a questi, i 2 anni di proroga. Con il comma successivo 19 il legislatore ha completato il quadro, stabilendo che professori e ricercatori in servizio restano nel vecchio regime ove non esercitino la concessa opzione per il nuovo regime. Ritengo abbastanza lineare e chiara nei contenuti la successione dei commi 17, 18 e 19 della 230/05, così come sono abbastanza ben definiti i poteri attribuiti al rettore con l'art. 72 della 133/08. L'interpretazione e l'applicazione di queste norme fatta da Pisa stravolge la linearità della 230 e dà poteri al rettore al di fuori di quelli previsti nella 133. Infine, per rispondere all'ultima tua osservazione, non solo il comma 18 per i clinici ma anche il 17 per tutti gli altri, concede agli associati che optano per il regime Moratti, di passare dai 65 ai 70 anni. Proprio per questo c'è stata una migrazione in massa di associati clinici o non clinici, dal vecchio al nuovo regime. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro.
Alberto

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