mercoledì 11 febbraio 2009

legge 230/05 e pensionamento

Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono un professore associato in procinto di compiere 67 anni e che in data15/02/2007 (dunque in prossimità del compimento del sessantacinquesimo annod'età) aveva presentato istanza per il prolungamento in servizio attivoper un biennio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 503/92. L'Amministrazionedell'Università in cui insegno aveva risposto comunicandomi che per ilbiennio dal 1° novembre 2007 al 31° ottobre avrei usufruito delprolungamento in servizio attivo in qualità di professore associato e chedal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2012 sarei stato collocato fuori ruolo esuccessivamente a riposo per raggiunti limiti di età.Ora dallo stesso ufficio mi viene comunicato che, a seguito della predettaopzione e della progressiva riduzione del periodo di fuori ruolo previstadalla legge finanziaria 2008, dal 1.11. 2009, salvo diversa opzione, saròcollocato fuori ruolo per un anno e dal 1.11.2010 sarò collocato a riposo.In seguito alle legge finanziaria appena detta, era mia intenzione chiederedi restare in servizio attivo fino al 31 ottobre 2012, cioè fino alcompimento del settantesimo anno d'età.Ora, però, nella medesima ultima comunicazione mi viene detto che, qualorasia mia intenzione "rimanere in servizio in qualità di professore di ruoloin servizio attivo", posso presentare domanda in tal senso, ma è altresìspecificato: "a tale proposito in risposta ad un nostro quesito, ilMinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espressol'avviso che per i docenti che hanno optato per il regime previsto dallalegge 230/2005, il limite massimo di età per il collocamento a riposo èdeterminato ex lege al termine dell'anno accademico nel quale i medesimicompiono il sessantottesimo anno di età."Le risulta che ci sia tale decisione da parte del Ministero? E come vainteso il termine "avviso"? Si tratta di una disposizione normativa o di unsemplice orientamento? E perché è detto: "ex lege"? Poiché io sareiinteressato a restare in servizio attivo fino al compimento delsettantesimo anno di età, come era consentito dalla legge 230/2005, qualecondotta mi consiglia?La ringrazio della pazienza e della cortese risposta
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caro collega
Non mi risulta che il MIUR abbia inviato a tutte le sedi una circolare sulla questione postami. Non escludo che la sua sede abbia fatto un quesito al MIUR ed avuto la risposta virgolettata. Comunque una circolare non ha forza di legge, esprime un parere o una interpretazione che l'università, per l'autonomia di cui gode, può anche non condividere e ignorare.Quanto sta accadendo anche sull'opzione per la legge 230/05, oltre che su tante altre questioni, conferma ciò che da anni dico: lo stato giuridico dei docenti non esiste più, è stato sepolto dalle stesse università che dovevano rispettarlo e applicarlo. L'opzione predetta è intesa diversamente nelle sedi. Ci sono sedi che la applicano in modo corretto e conforme alla lettera e allo spirito della legge. Una sede ha deciso di non accettare le domande di opzione per il regime Moratti e continua a inquadrare i nuovi docenti con il vecchio regime. Tale sede ritiene che la legge 230/05 non sia esecutiva, quindi non applicabile, poichè mancano alcuni decreti attuativi, penalizzando con ciò i propri docenti, anche ai fini pensionistici. Questa sede semplicisticamente ignora quanto è scritto sulla G.U. alla fine di ogni legge: "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato". Alcune sedi non solo hanno deciso di non concedere a nessuno la proroga in ruolo di 2 anni, ma hanno anche tolto, ai professori in regime Moratti, i 2 anni di proroga inclusi nei 70 di età pensionabile . Il legislatore, con il comma 17 della 230/05, ha cercato di mettere ordine nella pletora delle età pensionabili esistenti, stabilendo un'unica età pensionabile, 70 anni, per tutti i professori ordinari ed associati inquadrati secondo la legge 230/05 e, con il comma 19 anche per quelli già in servizio che optano per il nuovo regime. Con il comma 18, il legislatore ha stabilito che i 70 anni di età pensionabile valgono anche per le funzioni assistenziali e primariali dei professori di materie cliniche, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, concedendo solo a questi la possibilità di proroga in ruolo di due anni in applicazione dell'art. 16 del D.lgs.503/92. Proroga esclusa, con il comma 17, a tutti gli altri professori, non clinici e clinici in regime Moratti, avendo specificato, nel predetto comma 17, che nel 70° anno di età è compreso il biennio di proroga. La specificazione si è resa necessaria per il legislatore, onde evitare che questi professori potessero fare la richiesta dei due anni di proroga dopo i 70 anni. In sostanza il legislatore ha fissato un'unica età pensionabile, 70 anni, per tutti i professori, compresi quelli clinici, inquadrati nel regime della legge 230/05; mentre con il comma 18 ha concesso i 70 anni anche ai professori clinici in servizio con in più la possibilità di proroga in ruolo di due anni. Consegue che ai professori, anche clinici, inquadrati con il regime Moratti e a quelli che per tale regime hanno optato, non sono applicabili le nuove norme per la concessione dei due anni di proroga in ruolo, fissate dall'art. 72 della legge 133/88, semplicemente perché costoro non hanno più diritto ai due anni di proroga che il legislatore ha già concesso avendoli inclusi nei 70 anni dell'età pensionabile. Pertanto, I commi dal 7 al 10 dell'art. 72 della legge 133/80, sono applicabili a tutti i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento richiamati nei commi 18 e 19 della 230/05, non a quelli richiamati nel comma 17. Non può, quindi, il rettore con un suo decreto togliere i due anni di proroga concessi dal legislatore ai professori in regime Moratti e pensionarli a 68 anni. Altrimenti si verifica l'assurdo per cui ai docenti che hanno optato per la Moratti e ai quali il legislatore ha già concesso i due anni di proroga inclusi nei 70 di età pensionabile, il rettore decide di togliere quanto concesso dal legislatore, con evidente abuso di potere. Ritengo ci siano sufficienti motivi per impugnare tale decisione. cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

Anonimo ha detto...

vorrei sapere se, rimanendo in servizio, come insegnante della scuola primaria, dopo aver maturato i 40 anni di contributi, la mia pensione subirà una decurtazione. grazie